Violazione degli obblighi di informazione, formazione e addestramento: quali le conseguenze?

INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

In materia di prevenzione degli infortuni ai danni dei lavoratori, la norma che obbliga il datore di lavoro ad adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento (art. 18, comma primo, lett. l, D.Lgs. n. 81/2008) non rientra tra quelle disposizioni precettive la cui violazione, ai sensi del successivo art. 55, è presidiata da sanzione penale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10023 del 10 marzo 2015 (allegata).



IL FATTO

Il caso trae origine da una sentenza con cui un Tribunale aveva condannato un datore di lavoro, in qualità di legale rappresentante della società, per la violazione di talune prescrizioni in materia di salute e sicurezza contenute nel D.Lgs. n. 81/2008.

In particolare, era risultato che l’imputato avrebbe omesso di installare, in un cantiere aperto dalla ditta e dove erano in corso lavori di ristrutturazione di un edificio, i servizi igienici, come invece prescritto dall’allegato XIII del D.Lgs. n. 81/2008; avrebbe omesso, altresì, di redigere il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, dello stesso decreto e di adempiere agli obblighi di formazione ed informazione di un suo dipendente.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il datore di lavoro, in particolare deducendo:

a) la inapplicabilità della normativa alla sua impresa, trattandosi di ditta che era stata chiamata unicamente a svolgere lavori di impiantistica elettrica;

b) soprattutto, per quanto qui di interesse, la irrilevanza penale della condotta consistita nel mancato adempimento degli obblighi di formazione ed informazione, in quanto la stessa, sosteneva, non sarebbe presidiata da alcuna norma che preveda la sanzione penale in caso di sua realizzazione.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso del datore di lavoro. Con riferimento al primo motivo di impugnazione, rileva il Collegio che le norme che si assumono essere state violate, cioè, l’art. 96, comma 1, lettere a) e g), del D.Lgs. n. 81 del 2008 (disposizioni che prevedono appunto il precetto violato) ed il successivo art. 159, commi 1 e 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo (disposizione che prevedono la sanzione in caso di violazione del precetto), non contengono limitazioni da cui si possa desumere che le stesse, come invece sostenuto dal datore, non siano applicabili nel caso di cantieri installati allo scopo di realizzare opere di impiantistica elettrica.

Accolta invece la successiva doglianza. Sul punto, precisano gli Ermellini che la Suprema Corte ha già ha avuto modo di chiarire che in materia di prevenzione degli infortuni ai danni dei lavoratori, la norma di cui all’art. 18, comma primo, lett. l), del D.Lgs. n. 81 del 2008 – che obbliga il datore di lavoro ad adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 stesso decreto – non rientra tra quelle disposizioni precettive la cui violazione, ai sensi del successivo art. 55, è presidiata da sanzione penale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 gennai 2014, n. 3145).

Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della penale responsabilità del datore di lavoro in quanto il fatto ivi contestato non è previsto dalla legge come reato.

In materia di prevenzione degli infortuni ai danni dei lavoratori, la norma di cui all’art. 18, comma primo, lett. l), del D.Lgs. n. 81 del 2008 – che obbliga il datore di lavoro ad adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 stesso decreto – non rientra tra quelle disposizioni precettive la cui violazione, ai sensi del successivo art. 55, è presidiata da sanzione penale.

Il testo unico in materia di prevenzione infortuni e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 9-4-2008 n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.) nell’individuare gli obblighi incombenti al datore di lavoro ed ai dirigenti, stabilisce, per quanto qui di interesse, all’art. 18, comma 1, lett. l), che tra questi vi rientra quello di:

“l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37”.

A loro volta, i predetti obblighi sono definiti dall’art. 2 del predetto decreto, rispettivamente intendendosi:

aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro.
L’art. 55 del medesimo decreto, poi, nell’individuare le sanzioni applicabili al datore di lavoro ed al dirigente in caso di violazione da parte di questi ultimi degli obblighi indicati dall’art. 18, non include effettivamente la previsione del comma 1, lett. l), ossia proprio la violazione degli obblighi di formazione, informazione ed addestramento.

3_1.zip