Testo Unico Sicurezza sul lavoro: le modifiche della Legge comunitaria 2013 bis

INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRAE’ stata pubblicata sulla G.U. n. 261 del 10/11/2014 la c.d. Legge Comunitaria 2013 bis (L. 161 del 30/10/2014) con la quale sono state introdotte alcune modifiche al Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, entrate in vigore a partire dal 25 novembre 2014.Le modifiche riguardano le disposizioni in tema di valutazione dei rischi in caso di:• costituzione di nuova impresa: il datore di lavoro INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 261 del 10/11/2014 la c.d. Legge Comunitaria 2013 bis (L. 161 del 30/10/2014) con la quale sono state introdotte alcune modifiche al Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, entrate in vigore a partire dal 25 novembre 2014.

Le modifiche riguardano le disposizioni in tema di valutazione dei rischi in caso di:

costituzione di nuova impresa: il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento (DVR) entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività e dandone immediata comunicazione scritta, attraverso idonea documentazione, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
nuova valutazione dei rischi: il datore di lavoro deve provvedere immediatamente alla rielaborazione della valutazione di rischi in occasione di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria lo richiedono. Deve, inoltre, darne immediata comunicazione scritta, attraverso idonea documentazione, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Le disposizioni in materia di sicurezza, comprese quelle sopra citate, hanno riflessi anche sulla costituzione di alcune tipologie contrattuali quali:

1. i contratti a tempo determinato: non possono essere stipulati se non è stato effettuato, prima dell’inizio, il DVR ed ora se, con la medesima tempistica, non è stata data comunicazione scritta e documentata al RLS;
2. i contratti di somministrazione: non possono essere stipulati in assenza di DVR ed ora, di comunicazione scritta e documentata al RLS;
3. i contratti di lavoro intermittente: non possono essere stipulati in assenza di DVR ed ora, di comunicazione scritta e documentata al RLS.

Si ricorda che sono tenuti a redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR) tutti i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze “lavoratori” come definiti dall’art. 2 del D.Lgs 81/2008 e cioè persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa, nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Rientrano nell’obbligo non solo i lavoratori subordinati, ma anche tutte le forme contrattuali equiparate, quali:

a. il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;
b. l’associato in partecipazione di cui all’art. 2549 e seguenti del codice civile;
c. i tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 L. 196/1997;
d. il partecipante a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali;
e. i volontari come definiti dalla L. 266/1991.

Quindi basta un solo lavoratore subordinato o una forma contrattuale equiparata, come sopra definita, che scatta l’obbligo di redazione del DVR.
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono redigere il documento di valutazione dei rischi standardizzato (DVRS), la cui bozza è stata pubblicata dal Ministero del lavoro, per facilitare il compito ai soggetti obbligati.
La redazione dello stesso è responsabilità del datore di lavoro che dovrà coinvolgere i soggetti della prevenzione, tenuto conto dell’attività e della struttura dell’azienda.

La procedura standardizzata prevede alcune semplificazioni rispetto all’ordinaria redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR). Si tratta di un modello realizzato per le micro e piccole aziende di facile compilazione, contenente le informazioni essenziali. È composto da un frontespizio e da una serie di moduli da compilare finalizzati all’individuazione dei pericoli in azienda e alla pianificazione degli interventi e delle misure di prevenzione e protezione da mettere in atto per migliorare la sicurezza.

I datori di lavoro obbligati a redigere il documento di valutazione dei rischi nella forma standardizzata (DVRS) o non (DVR) sono:
– le ditte individuali;
– i liberi professionisti e gli studi professionali;
– gli enti non aventi scopo di lucro;
– le società e associazioni in partecipazione;
– le associazioni sportive dilettantistiche.

Indipendentemente dai limiti dimensionali, sono esclusi dal redigere il DVR secondo le procedure standardizzate, i datori di lavoro di aziende industriali, impianti o installazione con i lavoratori esposti a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e connessi all’esposizione dell’amianto.

La mancata valutazione dei rischi comporta l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, per le attività a maggior rischio si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi.

Ricordiamo inoltre che, a norma dell’art. 37 del citato D.Lgs. 81/2008, “il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza”, anche rispetto alle conoscenze linguistiche e che l’Accordo tra Stato, Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano entrato in vigore il 26/01/2012 ha stabilito che “il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. Ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima dell’assunzione, lo stesso deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dall’assunzione”.

Quindi tutti i lavoratori nuovi assunti, apprendisti e non, compreso i dirigenti e i preposti, devono svolgere la formazione sulla sicurezza, prima si essere adibiti all’attività o contestualmente all’inizio dell’attività o inderogabilmente entro 60 giorni.

Le ore di formazione si differenziano in base al livello di rischio dell’attività svolta e devono essere effettuate anche per i rapporti di breve durata.

La mancata formazione dei lavoratori neoassunti comporta l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

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