Sicurezza sul lavoro – lavoro sicuro per i “lavori in quota”

INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

Con la Circolare n. 3/2015 (allegata alla presente), firmata congiuntamente dai Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, dello Sviluppo Economico, dei Trasporti, assentita dall’INAIL, sono stati resi chiarimenti circa la obbligatorietà della marcatura CE, limitatamente ai “dispositivi di ancoraggio mobili” – DPI, escludendo quindi quelli cosiddetti “permanenti”.

 

E’ stato ritenuto, quindi, necessario fare luce circa l’essenziale strumento di sicurezza sul lavoro rappresentato, appunto, dagli strumenti di ancoraggio, vale a dire quei dispositivi sui quali sono collegati i sottosistemi di protezione e tutela, per evitare le cadute dall’alto, dei lavoratori, durante l’effettuazione di attività lavorative esercitate e definite tecnicamente, “in quota”.

Detta Circolare n. 3 fornisce fondamentali chiarimenti circa l’esistenza e la relativa distinzione di due tipologie ben distinte di dispositivi:

1)dispositivi che “seguono il lavoratore” in quanto non installati permanentemente nelle opere in costruzione e pertanto soggetti alla amovibilità e trasportabilità;

2)dispositivi “installati”, in maniera permanente, nell’opera medesima, con la caratteristica di essere, quindi, fissi e non trasportabili. Trattasi, pertanto, dei dispositivi o sistemi che non seguono il lavoratore al termine della sua attività, e che di contro restano fissati alla struttura anche nel caso che vi siano alcune componenti, di questi dispositivi o sistemi, che possono essere, in via teorica, rimossi in quanto ad esempio avvitati/agganciati ad un supporto fisso.

Nella prima tipologia, menzionata al punto 1, rientrano i cosiddetti DPI (dispositivi di protezione individuale), i quali vengono portati in loco dal lavoratore e messi in opera, quindi, tolti al termine del lavoro, dai soggetti stessi.

Essendo i dispositivi di ancoraggio di natura permanente, installati nelle opere in costruzione e/o manutenzione e quindi fissi e non trasportabili, non rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n.475/1992 e non devono riportare, pertanto, la marcatura CE, prevista invece per i citati DPI, come individuati nel d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. segnatamente all’art.76.

Di contro i dispositivi cosiddetti permanenti devono considerarsi prodotti da costruzione e, per tale natura, rientranti nel campo di applicazione del Regolamento UE n. 305/2011, il quale ha fissato le condizioni armonizzate, a livello comunitario, per la loro vendita.

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