Se la compravendita è nulla, pagano il notaio e il geometra (sentenza Corte di Appello di Milano n. 16/2014)

“Il caso. L’acquirente di un immobile, nell’avviare le pratiche di ristrutturazione, scopre di non essere proprietario di una parte. Alcuni dei locali acquistati, infatti, non erano mai stati di proprietà dei venditori, ma di terze persone. I venditori, quindi, sono stati citati in giudizio per dichiarare "la nullità parziale del contratto di compravendita", ma questi a loro volta, hanno chiamato in causa il notaio e il geometra, incaricati degliaggiornamenti catast “Il caso. L’acquirente di un immobile, nell’avviare le pratiche di ristrutturazione, scopre di non essere proprietario di una parte. Alcuni dei locali acquistati, infatti, non erano mai stati di proprietà dei venditori, ma di terze persone. I venditori, quindi, sono stati citati in giudizio per dichiarare "la nullità parziale del contratto di compravendita", ma questi a loro volta, hanno chiamato in causa il notaio e il geometra, incaricati degli
aggiornamenti catastali e della redazione dell’atto.

La Corte di Appello di Milano, con sentenza n.16 del 2014 ha precisato che sono responsabili sia il notaio che il geometra qualora questi non effettuino le dovute verifiche circa l’effettiva titolarità del bene oggetto
della compravendita. Vengono condannati, quindi, in solido a rifondere ai venditori le somme da restituire all’acquirente.

Per il geometra, l’incarico di aggiornamento dell’identificazione catastale dei beni non può prescindere dal controllo che la proprietà fosse realmente dei venditori. E’ responsabile anche il notaio se, nella redazione
dell’atto, considera solo le planimetrie predisposte dal geometra, senza consultare i precedenti atti di provenienza.

In tema di compravendita immobiliare, infatti, al fine di individuare l’immobile oggetto del contratto, più che i dati catastali assumeranno valore determinante il contenuto descrittivo del titolo e i confini indicati nello stesso”.
Se la compravendita è nulla, pagano il notaio e il geometra (sentenza Corte di Appello di Milano n. 16/2014)”