Sanzione unica per le molteplici violazioni del datore di lavoro
INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRALa violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro è punibile come unica violazione. Questo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 7342 del 17 febbraio 2014, accogliendo il ricorso di un datore di lavoro condannato per i reati commessi ex art. 64, comma 1, d.lgs. n. 81/2008.Il casoUn datore di la INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA
La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro è punibile come unica violazione. Questo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 7342 del 17 febbraio 2014, accogliendo il ricorso di un datore di lavoro condannato per i reati commessi ex art. 64, comma 1, d.lgs. n. 81/2008.
Il caso
Un datore di lavoro viene condannato al pagamento di un’ammenda per non aver provveduto affinché i luoghi di lavoro fossero conformi ai requisiti di legge sanciti dal d.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Infatti l’azienda di cui era titolare non possedeva un locale appositamente destinato a spogliatoio e, inoltre, l’area di lavoro si trovava al di sotto di un soppalco non beneficiando così dell’apporto di luce naturale diretta proveniente…
La decisione
La Cassazione accoglie il ricorso ritenendo che, in base a quanto riportato nell’imputazione, emerge chiaramente che le violazioni contestate concernevano alcuni requisiti di sicurezza ricompresi tra quelli contemplati nella disposizione richiamata, ma contesta l’applicazione della pena del giudice di merito. Quest’ultimo avrebbe dovuto considerare la fattispecie unitariamente e comminare un’unica pena, cosa che non è avvenuta, perché le violazioni sono state considerate separatamente.
Sentenza Corte di Cassazione“
Sanzione unica per le molteplici violazioni del datore di lavoro”