Progettazione antincendio, in vigore le nuove norme
INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA
Dal 18 novembre 2015 sono entrate in vigore le nuove norme tecniche per la progettazione antincendio contenute di cui al Decreto 3 agosto 2015, allegato alla presente.
Le nuove regole si applicano alla progettazione, realizzazione ed esercizio di attività industriali e produttive come officine meccaniche, stabilimenti per la lavorazione di alimenti, di carta e cartone, per la produzione di arredamento e abbigliamento, di prodotti in gomma, plastica e metalli, stabilimenti di produzione di laterizi, cementifici, centri informatici di elaborazione e archiviazione dati, depositi di combustibili, ecc. (vedi l’elenco completo allegato alla presente).
Si tratta di 34 delle 80 attività comprese nell’elenco allegato al Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi (Dpr 151/2011). Sono esclusi edifici di civile abitazione, strutture sanitarie, alberghi ecc.
Le nuove norme tecniche si applicano sia alle attività di nuova realizzazione che a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del decreto. Inoltre, “in caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attività esistenti alla data di entrata in vigore, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte di attività, non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare”.
Le norme tecniche possono essere utilizzate anche per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nell’allegato I del DPR 151/2011.
Il decreto consente ai professionisti di scegliere tra soluzioni prescrittive, soluzioni alternative e il procedimento di deroga.
– La soluzione prescrittiva è una soluzione progettuale di immediata applicazione nei casi specifici, che garantisce il raggiungimento del relativo livello di prestazione e non richiedono ulteriori valutazioni tecniche.
– Nelle soluzioni alternative il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendi ammessi.
– In quelle in deroga invece il progettista è tenuto a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio ammessi.