Prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere

 INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRAIl D. Min. Interno 03/03/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15/03/2014, aggiorna le disposizioni di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, con particolare riguardo al Titolo IV relativo ai rifugi alpini, e fissa i termini per l’adeguamento alle nuove norme delle attività esistenti al 14/04/2014 (data  INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

Il D. Min. Interno 03/03/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15/03/2014, aggiorna le disposizioni di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, con particolare riguardo al Titolo IV relativo ai rifugi alpini, e fissa i termini per l’adeguamento alle nuove norme delle attività esistenti al 14/04/2014 (data di entrata in vigore del provvedimento) come di seguito illustrato.

Rifugi esistenti con capienza superiore a 25 posti letto
Devono essere adeguati entro il 07/10/2014 (termine di cui all’art. 11, comma 4, del D.P.R. 151/2011 [1]), con riferimento ai seguenti requisiti previsti dalla nuova Regola tecnica:

• 9 – Impianti elettrici;
• 11.2 Estintori, incluso il punto 26.3, lettera h), ove pertinente;
• 13 Segnaletica di Sicurezza;
• 14 – Gestione della Sicurezza;
• 15 – Addestramento del Personale;
• 17 – Istruzioni di Sicurezza.

I rifugi in oggetto devono invece essere adeguati a tutti i restanti punti della
predetta regola tecnica entro il 07/10/2016.

Rifugi esistenti con capienza inferiore a 25 posti letto
Devono essere adeguati entro il 07/10/2016 con riferimento a tutti i requisiti
previsti dalla Regola tecnica.

Ulteriori prescrizioni
Entro ciascuna delle scadenze segnalate, dovrà essere presentata la SCIA ai
sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011. Inoltre, il progetto da allegare
all’istanza preliminare di cui all’art. 3 del medesimo D.P.R. 151/2011 dovrà
indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza sopra elencati.

Esclusioni
L’obbligo di adeguamento non sussiste qualora alla data del 14/04/2014:

• sia già stata presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011;
• siano stati pianificati o siano in corso lavori di ristrutturazione o ampliamento, sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011.

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[1] Si ricorda che il comma 4 dell’art. 11 del D.P.R. 151/2011 reca una disposizione transitoria in base alla quale gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del provvedimento (22/09/2011), devono espletare gli adempimenti prescritti dal decreto non immediatamente, ma entro il 07/10/2014. Tale termine, inizialmente fissato al 07/10/2012, è stato poi prorogato di un anno dall’art. 7, comma 2-bis, del D.L. 83/2012 e di un altro anno (quindi al 07/10/2014) dall’art. 38, comma 1, del D.L. 69/2013 (decreto “del fare”, convertito in legge dalla L. 98/2013).

Prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere”