Libretto di impianto e rapporto di efficienza: proroga al 15 Ottobre 2014  – Situazione Regione per Regione

INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRAE’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 04/07/2014 il Decreto in data 20/06/2014 con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha stabilito il differimento al 15/10/2014 del termine per l’applicazione dei nuovi format del Libretto di impianto per gli impianti termici per la climatizzazione e la produzione dell’acqua calda sanitaria e del Rapporto di controllo INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 04/07/2014 il Decreto in data 20/06/2014 con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha stabilito il differimento al 15/10/2014 del termine per l’applicazione dei nuovi format del Libretto di impianto per gli impianti termici per la climatizzazione e la produzione dell’acqua calda sanitaria e del Rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, contenuti nel precedente D.M. 10/02/2014.

Il provvedimento lascia tuttavia aperte una serie di questioni, per le quali si ritiene opportuno formulare alcuni chiarimenti.

La domanda principale è:

per la data del 15/10/2014 gli impianti devono essere muniti del libretto, o bisogna semplicemente iniziare ad adottare il nuovo format in occasione degli interventi?

Rimanendo ad una interpretazione "letterale" della norma, il 15/10/2014 rappresenta la data a partire dalla quale:

gli impianti per la climatizzazione dovrebbero essere già muniti del nuovo libretto;
occorre adottare il nuovo format del rapporto di efficienza energetica, nei casi in cui questo è prescritto.

Soprattutto riguardo al primo punto si incentrano i dubbi degli operatori.
In merito, il Ministero dello sviluppo economico ha diffuso un comunicato stampa nel quale specifica che il rinvio è finalizzato a "consentire alle Regioni e agli operatori del settore di avere più tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di manutenzione ed ispezione degli impianti termici degli edifici", e permette quindi fino alla predetta data del 15/10/2014 di utilizzare, nelle operazioni di controllo o negli interventi di nuova installazione, sostituzione o manutenzione, indifferentemente sia i nuovi che i vecchi modelli di libretto.

In pratica sembrerebbe lasciar intendere come, decorso il suddetto termine, occorra semplicemente iniziare ad adottare il nuovo modello nelle operazioni di nuova installazione, sostituzione, manutenzione o controllo.

Si tratta peraltro di una interpretazione forzata del dettato normativo, in quanto il D.M. 10/02/2014 è chiaro nel prescrivere quanto segue: Modello di libretto di impianto per la climatizzazione "A partire dal 1° giugno 2014 [ora 15 ottobre 2014 – NDR], gli impianti termici sono muniti di un «libretto di impianto per la climatizzazione» (di seguito: il Libretto) conforme al modello riportato all’allegato I del presente decreto".
Modelli di rapporto di efficienza energetica “A partire dal 1° giugno 2014 [ora 15 ottobre 2014 – NDR], in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all’art. 8, comma 5, (di seguito: il Rapporto) si conforma ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del presente decreto.”

In pratica si può affermare che il libretto deve essere in dotazione di tutti gli impianti a far data dal 15/10/2014, anche perché il decreto di proroga si è limitato a sostituire la data di riferimento. Questa appare l’unica interpretazione corretta, fatte salve le Regioni che abbiano a loro volta provveduto a fornire indicazioni, ritenendo possibile e ragionevole che le stesse possano adottare un diverso orientamento, sempre che non intervengano nel frattempo dei chiarimenti ministeriali più “ufficiali”.

Si fornisce una “mappa” delle Regioni che hanno provveduto a dare indicazioni sul punto, dalla quale si evince che alcune Regioni – sebbene non sempre con atti ufficiali ma in certi casi con semplici comunicazioni sui propri siti web – hanno aderito alla interpretazione estensiva che ritiene il 15/10/2014 la data a partire dalla quale ci si deve iniziare ad attivare.
 
LA SITUAZIONE REGIONE PER REGIONE (AGG. 22/07/2014)

Abruzzo
La Regione scrive sul proprio sito web che “Il 15 ottobre 2014, pertanto, è la data a partire dalla quale si deve provvedere alla sostituzione o alla compilazione del nuovo libretto. La predetta sostituzione può avvenire in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal DPR 74/2013 o di interventi su chiamata per guasti o malfunzionamenti”.

Basilicata
Nessuna comunicazione.

Calabria
La regione scrive sul proprio sito web che “il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato la proroga al 15.10.2014 dei termini di cui agli articoli 1 e 2 del D.M. 10 Febbraio 2014”.

Campania
Nessuna comunicazione.

Emilia Romagna
Nessuna comunicazione.

Friuli Venezia Giulia
Nessuna comunicazione.

Lazio
Nessuna comunicazione.

Liguria
Nessuna comunicazione.

Lombardia
Con il D. Dir. Gen. R. Lombardia 11/06/2014, n. 5027 aveva individuato la nuova modulistica in vigore nella Regione, disponendone l’entrata in vigore dal 01/08/2014. Successivamente tuttavia è intervenuto il D. Dirig. R. Lombardia 07/07/2014, n. 6518, il quale indicare nel 15/10/2014 la data a partire dalla quale si deve provvedere alla sostituzione o alla compilazione del nuovo libretto di impianto e dei relativi rapporti di controllo.In Lombardia in ogni caso, i nuovi modelli potranno comunque essere utilizzati, in formato cartaceo, anche prima del 15/10/2014, pur se gli schemi inseriti nel Catasto verranno adeguati il 15/10/2014.

Marche
Nessuna comunicazione.

Molise
Nessuna comunicazione.

Piemonte
La Regione ha inizialmente comunicato sul proprio sito web che “A partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici devono essere muniti di un "libretto di impianto per la climatizzazione" conforme al modello riportato all’Allegato I del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014.”. Successivamente, ha preso atto del decreto che proroga “i termini per l’adozione del nuovo libretto e dei nuovi rapporti di controllo entro la data del 15 ottobre 2014”, senza dunque spostare i termini della questione.

Provincia di Trento
Comunica sul proprio sito web che “il 15 Ottobre 2014 diventa la data a partire dalla quale si deve provvedere alla sostituzione o alla compilazione del nuovo libretto di impianto.”.

Provincia di Bolzano
Nessuna comunicazione.

Puglia
Con la Circolare 06/06/2014, peraltro emanata prima della proroga, si afferma che “a partire dal 01/06/2014[ora 15 ottobre 2014 – NDR], tutti gli impianti termici devono essere dotati del libretto in conformità all’Allegato I del D.M. 10/02/2014 in oggetto”.

Sardegna
Nessuna comunicazione.

Sicilia
Nessuna comunicazione.

Toscana
Nessuna comunicazione.

Umbria
Nessuna comunicazione.

Veneto
Con la Deliberaz. G.R. Veneto 27/05/2014, n. 726, ha adottato i nuovi modelli, in questo caso limitandosi a recepire quelli nazionali, senza fornire ulteriori indicazioni.

Valle d’Aosta
Si limita a comunicare sul proprio sito web che “Sono stati prorogati con il DM 20 giugno 2014 al 15 OTTOBRE 2014 i termini per l’introduzione dei nuovi libretti di impianto e dei nuovi rapporti di controllo.”.
Libretto di impianto e rapporto di efficienza: proroga al 15 Ottobre 2014  – Situazione Regione per Regione”