Lavoro autonomo: come si determina il compenso per prestazioni professionali

INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRAIl compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa e adeguato all’importanza dell’opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto la legge pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanz INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa e adeguato all’importanza dell’opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto la legge pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest’ultima e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19224 dell’11 settembre 2014. Nel caso in specie la controversia riguarda un medico, ma il concetto si estende ai lavoratori autonomi in genere.

IL FATTO
Il caso trae origine da una sentenza con cui la Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame proposto da un professionista – contro la sentenza del Tribunale capitolino che ne aveva respinto la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento d’un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1994 alle dipendenze dell’ospedale e la reintegra nel posto di lavoro a seguito dell’illegittimo licenziamento sostanzialmente ravvisabile nella comunicazione con cui nel 2000 l’azienda lo aveva estromesso dal posto di lavoro.
Contro la sentenza, proponeva ricorso per cassazione il professionista, in sostanza sostenendo che la sentenza sarebbe illegittima nella parte in cui non ha statuito sulla domanda di pagamento, secondo le tariffe professionali, delle prestazioni da lui espletate dal 1995 al 2000.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La Corte di Cassazione respinge il ricorso presentato. In particolare, la Suprema Corte ricorda che, ove la remunerazione sia avvenuta in base a previa pattuizione del compenso per quanto – in ipotesi – inferiore alle tariffe professionali, ad ogni modo risulterebbe fuori luogo la violazione degli artt. 2233 e 2235 del codice civile, giacché il potere di determinazione giudiziale del corrispettivo dovuto al libero professionista suppone l’inesistenza di una pattuizione, non la sua insufficienza o la sua difformità rispetto alle tariffe previste per gli esercenti la professione (peraltro, la legge applicabile al tempo del fatto, ossia l’art. 2, comma 3, della legge n. 244/63, la quale prevede l’obbligatorietà della tariffa nazionale, è diretta a tutelare interessi non di ordine generale, ma riferibili alla dignità e al decoro della categoria professionale, con la conseguenza che l’eventuale violazione dell’indicato precetto, con un patto di deroga al minimo tariffario, non comporta nullità del patto medesimo).
Infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (cui viene data continuità), il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa e adeguato all’importanza dell’opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l’art. 2233 del codice civile pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest’ultima e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all’art. 36, comma 1, della Costituzione, applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato (cfr., da ultimo, Cass. n. 17222/11; Cass. n. 21235/09).
Né avrebbe spazio l’azione generale di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 del codice civile, che ex art. 2042 del codice civile ha carattere solo sussidiario, potendo essere esperita unicamente quando manchi un titolo specifico su cui fondare il credito, non quando il credito stesso si riveli giuridicamente insussistente.
In definitiva, nel caso in cui il compenso sia stato preventivamente concordato dalle parti, pur in misura inferiore a quanto stabilito dal tariffario professionale, non potrà farsi applicazione del potere del giudice di determinare il compenso per l’attività professionale svolta, in applicazione dell’articolo 2233 del codice civile, potere il cui esercizio presuppone la mancanza di pattuizione del compenso; né, inoltre, l’accordo di determinazione dei compensi potrà essere considerato nullo, in quanto l’inderogabilità delle tariffe professionali è diretta a tutelare non interessi di carattere generale, ma la dignità e il decoro professionale.
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