La veranda abusiva può essere sequestrata poiché crea un pericolo per il territorio tutelato
INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA
Non è possibile trasformare un balcone di modeste dimensioni in veranda, ampliando l’immobile originario senza richiedere il permesso di costruire. La realizzazione è infatti soggetta a concessione edilizia.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione (sez. IV Penale) tramite la sentenza 13 aprile 2015, n. 15193 (allegata), nella quale si puntualizza che tale tipologia di opera è destinata ad incidere negativamente sul paesaggio: l’impatto negativo dell’intervento eseguito sull’originario assetto paesaggistico del territorio è, in tale caso, oggettivo.
La Cassazione afferma che “la trasformazione di un balcone o di un terrazzino, circondato da muri perimetrali, in veranda, mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica, non costituisce realizzazione di una pertinenza, ne’ intervento di manutenzione straordinaria e di restauro, ma è opera soggetta a concessione edilizia ovvero permesso di costruire” (Sez. 3, n. 35011 del 26/04/2007 – dep. 18/09/2007, Camarda, Rv. 237532).
“In particolare – proseguono i giudici – una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell’immobile. Né può sostenersi che, nella specie, il manufatto realizzato fosse di modesta entità per le sue dimensioni, poiché, in ogni caso, attraverso la chiusura del preesistente sporto balcone è stato posto comunque in essere un aumento della volumetria abitativa ed assicurato nuovo spazio al corpo immobiliare preesistente”.
La mera esistenza di una struttura abusiva integra il requisito dell’attualità del pericolo, affermano i supremi giudici, indipendentemente dal fatto che la costruzione sia o meno ultimata, poiché il rischio di offesa al territorio e all’equilibrio ambientale si configura in connessione con l’utilizzazione della costruzione ultimata e ciò a prescindere dall’effettivo danno al paesaggio e all’incremento del carico urbanistico.
La disciplina del permesso di costruire ha subito ingenti modifiche con l’entrata in vigore dello Sblocca Italia: in particolare sono state snellite le procedure di formazione del permesso di costruire, nonché per la determinazione del contributo di costruzione per gli interventi di trasformazione urbana complessi.