La pensilina di un impianto di distribuzione di carburanti deve essere considerata “nuova opera”

INFORMATIVA "PROFESSIONE GEOMETRA" DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRAPerché un’opera possa rientrare nel regime delle pertinenze in senso edilizio deve assumere un rilievo oggettivamente marginale, tale da comportare una pressoché irrilevante alterazione dello stato dei luoghi.I beni che hanno civilisticamente natura pertinenziale, invero, non sono necessariamente tali ai fini dell’applicazione delle regole proprie dell’attività edilizia. In altri termini, la INFORMATIVA "PROFESSIONE GEOMETRA" DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

Perché un’opera possa rientrare nel regime delle pertinenze in senso edilizio deve assumere un rilievo oggettivamente marginale, tale da comportare una pressoché irrilevante alterazione dello stato dei luoghi.

I beni che hanno civilisticamente natura pertinenziale, invero, non sono necessariamente tali ai fini dell’applicazione delle regole proprie dell’attività edilizia. In altri termini, la nozione di pertinenza in ambito edilizio ha un significato più circoscritto, e si fonda non solo sulla mancanza di autonoma utilizzazione e di autonomo valore del manufatto, ma anche sulle ridotte dimensioni dello stesso, tali da non alterare in modo significativo l’assetto del territorio o incidere sul carico urbanistico, caratteristiche queste la cui sussistenza deve essere peraltro dimostrata dall’interessato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 giugno 2013 n. 3221).

Del resto, proprio tale regime differenziato ha indotto la Sezione a ribadire, anche di recente, che laddove una tettoia sia di consistenza oggettivamente notevole e quindi tale da alterare in modo significativo l’assetto del territorio, essa, quand’anche si trovi in rapporto con altro bene (c.d. principale) e sia in potenza facilmente smontabile, si sottrae per ciò solo ad una definizione in termini di pertinenza, restando di conseguenza soggetta al regime concessorio proprio delle nuove costruzioni (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 19 luglio 2013 n. 3939).

Ciò posto, non v’è dubbio come la pensilina per cui è causa, per le sue caratteristiche e la sua notevole consistenza (50 mq. di superficie – 0,70 mt. di spessore – 4,50 mt. di altezza – posizionata a mt. 1,20 dal fabbricato retrostante), determini oggettivamente una significativa alterazione del territorio, tale da escluderne la natura pertinenziale in senso edilizio.

Sentenza Consiglio di Stato

La pensilina di un impianto di distribuzione di carburanti deve essere considerata “nuova opera””