La Corte di Cassazione chiarisce le condizioni per la fruizione delle agevolazioni fiscali per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani particolareggiati
INFORMATIVA "PROFESSIONE GEOMETRA" DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRANelle compravendite di terreni edificabili compresi in piani urbanistici particolareggiati per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali sulle imposte relative al trasferimento è sufficiente che l’acquirente inizi l’esecuzione dell’opera nel termine di 5 anni dalla data dello stesso. Si è espressa in questi termini la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con la Sentenza INFORMATIVA "PROFESSIONE GEOMETRA" DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA
Nelle compravendite di terreni edificabili compresi in piani urbanistici particolareggiati per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali sulle imposte relative al trasferimento è sufficiente che l’acquirente inizi l’esecuzione dell’opera nel termine di 5 anni dalla data dello stesso.
Si è espressa in questi termini la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con la Sentenza 17/01/2013, n. 1096.
La Corte rileva come l’art. 33, comma 3, della L. 23/12/2000, n. 388, nella parte in cui prevede – nel testo vigente ratione temporis, prima della abrogazione parziale apportata con il D.L. 04/07/2006, n. 223, convertito dalla L. 04/08/2006, n. 248 – aliquote agevolate delle imposte di registro, ipotecarie e catastali con riferimento ai trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a piani particolareggiati comunque denominati, subordina la spettanza dei benefici alla condizione che «l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro cinque anni dal trasferimento» ritenendo necessario e sufficiente, affinché si realizzi la «utilizzazione edificatoria» dell’area nel termine di 5 anni dalla data di trasferimento, che entro tale limite temporale l’acquirente ottenga la concessione edilizia (o permesso di costruire) e si verifichi l’effettivo inizio dei lavori.