Il rinvio della contabilizzazione dei corrispettivi, che posticipa il pagamento del tributo e realizza un indebito risparmio d`imposta, è equiparabile a una elusione fiscale.
INFORMATIVA "PROFESSIONE GEOMETRA" DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRALe operazioni di locazione immobiliare con patto di futura vendita, o con prelazione di vendita, devono essere assoggettate a Iva al momento della stipula del contratto di locazione e non a quello del successivo rogito notarile per il trasferimento della proprietà dell’immobile. Il rinvio della contabilizzazione dei corrispettivi, che di fatto posticipa il pagamento del tributo e realizza un in INFORMATIVA "PROFESSIONE GEOMETRA" DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA
Le operazioni di locazione immobiliare con patto di futura vendita, o con prelazione di vendita, devono essere assoggettate a Iva al momento della stipula del contratto di locazione e non a quello del successivo rogito notarile per il trasferimento della proprietà dell’immobile.
Il rinvio della contabilizzazione dei corrispettivi, che di fatto posticipa il pagamento del tributo e realizza un indebito risparmio d`imposta, è equiparabile a un caso di elusione fiscale, poiché il contribuente non può liberamente gestire le poste di bilancio e, quindi, decidere quando versare le imposte relative al reddito imponibile.
Questi i principi espressi dalla Corte di cassazione con la sentenza 20975 del 13 settembre 2013.
Il procedimento nasce dal processo verbale di constatazione redatto dai militari della Guardia di finanza in seguito a una verifica fiscale condotta nei confronti di una società immobiliare. Le risultanze del verbale, inerenti violazioni in materia di Iva, avevano comportato l`emissione di un avviso di irrogazione sanzioni e di un atto di contestazione, contro cui la societa` verificata aveva proposto ricorso.
I verificatori avevano constatato che la società aveva contabilizzato i corrispettivi, relativi ai contratti di locazione con patto di futura vendita e dei contratti di locazione con prelazione di vendita, al momento della stipula del rogito per il trasferimento della proprietà dell`immobile e non a quello, precedente, della stipula del contratto di locazione, rinviando di fatto il versamento dell`Iva: da qui la contestazione delle sanzioni per tardivo versamento dell`imposta.
Sentenza Corte di cassazione n. 20975 del 13 settembre 2013
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Il rinvio della contabilizzazione dei corrispettivi, che posticipa il pagamento del tributo e realizza un indebito risparmio d`imposta, è equiparabile a una elusione fiscale.”