Il DURC in tempo reale da internet

INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRAIl D.L. 34/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20/03/2014, n. 66 entrato in vigore il 21/03/2014 ed in attesa di conversione, prevede che chiunque abbia interesse potrà verificare la regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse edili con una interrogazione, inserendo solo il codice fiscale del soggetto.Sono di seguito esaminate le disposizioni recate dal provvedimento, ovvia INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

Il D.L. 34/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20/03/2014, n. 66 entrato in vigore il 21/03/2014 ed in attesa di conversione, prevede che chiunque abbia interesse potrà verificare la regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse edili con una interrogazione, inserendo solo il codice fiscale del soggetto.

Sono di seguito esaminate le disposizioni recate dal provvedimento, ovviamente in attesa della conversione in legge per un quadro definitivo.

La smaterializzazione del DURC

Semplificazioni anche per la verifica dei requisiti tramite la BDNCP

Il nuovo decreto approvato prevede che, a far data dall’entrata in vigore di un successivo decreto attuativo che dovrebbe essere emanato entro 60 giorni, chiunque vi abbia interesse potrà verificare la regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse edili (per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia) in tempo reale e con modalità esclusivamente telematiche.

In pratica si sostituisce l’attuale modalità, che prevede, con particolare riferimento all’acquisizione d’ufficio che le stazioni appaltanti sono tenute a fare nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica, che la richiesta venga inviata per via telematica, con conseguente risposta, sempre per via telematica, da pervenire entro 30 giorni.

Con il nuovo sistema il DURC sarà direttamente “scaricabile” da Internet, aggiornato ai pagamenti scaduti fino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che a tale data sia scaduto anche il termine per la presentazione delle relative denunce contributive.

Il DURC in questo modo ottenuto, tramite una richiesta unica ai tre enti previdenziali che saranno chiamati a cooperare condividendo i dati e facendo in modo che il richiedente possa indicare solo il codice fiscale del soggetto da verificare:

  • conterrà anche i dati dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto;
  • avrà validità di 120 giorni;
  • sostituirà ad ogni effetto il DURC, fatta eccezione per eventuali ipotesi di esclusione che potranno essere individuate dal successivo decreto attuativo.

Il provvedimento contiene anche una semplificazione del sistema di verifica dei requisiti tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNDC), e conseguentemente del sistema AVCPass. Infatti si prevede che l’acquisizione del DURC tramite l’interrogazione on line, come sopra descritto, assolverà all’obbligo di verificare la sussistenza del requisito di “regolarità” contributiva di cui all’art. 38, comma 1, lettera i), del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 163/2006.

Il contratto di lavoro a termine e il contratto di apprendistato

Come accennato il provvedimento contiene anche altre misure volte al rilancio dell’occupazione attraverso la semplificazione di adempimenti burocratici in capo alle imprese.

Per il contratto a termine viene prevista l’elevazione da 12 a 36 mesi della durata del primo rapporto di lavoro a tempo determinato per il quale non è richiesto il requisito della cosiddetta “causalità”, fissando il limite massimo del 20% per l’utilizzo dell’istituto. Viene inoltre prevista la possibilità di prorogare anche più volte il contratto a tempo determinato entro il limite dei tre anni, sempre che sussistano ragioni oggettive e si faccia riferimento alla stessa attività lavorativa.

Per il contratto di apprendistato si prevede il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova (e non, come attualmente previsto, anche per il relativo piano formativo individuale) e l’eliminazione delle attuali previsioni secondo cui l’assunzione di nuovi apprendisti è necessariamente condizionata alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo.

È inoltre previsto che la retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, sia pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento. Per il datore di lavoro viene eliminato l’obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica, che diventa un elemento discrezionale.
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