I diritti successori del coniuge separato spiegati dal Notariato

INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

La separazione personale dei coniugi non comporta di per sé la perdita dei diritti che spettano a ciascuno dei coniugi in caso di decesso dell’altro, e ciò sia nel caso in cui la successione si apra senza testamento (cosiddetta successione legittima), sia qualora il coniuge defunto abbia lasciato un testamento che esclude il coniuge separato dalla sua successione (e in tal caso il coniuge separato potrà addirittura reclamare la sua quota di legittima, vale a dire la quota del patrimonio del defunto che gli è riservata).

 

Diritti successori del coniuge separato

– Qualora al coniuge superstite fosse stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, questi effettivamente perderà ogni diritto successorio e non avrà diritto a nulla se non, eventualmente, ad un assegno vitalizio solo se al momento della morte godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto (art. 548 comma 2 Codice Civile); l’ammontare di questo assegno, commisurato al patrimonio ereditario ed al numero ed alla qualità degli eredi legittimi, non potrà essere superiore a quello dell’assegno alimentare goduto in vita dal coniuge separato con addebito. E’ evidente che si tratti di una norma che intende tutelare il coniuge che, pur “colpevole” della separazione, si trovi in stato di bisogno, ed infatti si ritiene che qualora cessi lo stato di bisogno, l’assegno vitalizio in oggetto non sia più dovuto.

– Diversa è la situazione del coniuge superstite separato, ma senza addebito della separazione, vale a dire quando ci sia stata una separazione consensuale, oppure una separazione giudiziale senza addebito, oppure ancora quando la sentenza di separazione con addebito, magari anche di secondo grado, non sia ancora definitiva (e si noti che in tale ultimo caso la morte di uno dei coniugi impedisce definitivamente la possibilità che possa formarsi il giudicato, e quindi preclude la possibilità che il coniuge colpevole sia escluso dalla successione). In tutti questi casi, quindi, il coniuge separato che sia sopravvissuto all’altro avrà gli stessi identici diritti successori che sono riconosciuti dalla legge al coniuge non separato, e dunque avrà diritto, in mancanza di testamento, ad una quota del patrimonio del defunto la cui misura dipende dall’eventuale concorso con altri eredi legittimi (in mancanza dei quali pertanto potrebbe anche, al limite, ereditare l’intero patrimonio del defunto), così come potrà reclamare la quota dell’asse ereditario riservatagli per legge (la così detta quota di legittima) qualora il coniuge defunto abbia disposto per testamento o per donazione dell’intero suo patrimonio, escludendone il coniuge separato. Infine, un discorso più articolato merita la sorte del diritto di abitazione vitalizio sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, se di proprietà del coniuge defunto o di proprietà comune tra i coniugi.

Tali diritti si aggiungono alla quota di eredità che spetta al coniuge superstite, e sono pacificamente qualificati come legati ex lege. Ma cosa accade alla morte di uno dei coniugi separati, in tal caso?

Il problema si pone solo in caso di separazione senza addebito, poiché in caso di separazione con addebito, risultante da sentenza passata in giudicato, il coniuge colpevole non avrà alcun diritto sulla casa familiare, secondo quanto sopra esposto. Ma anche in caso di separazione senza addebito appare dubbio che si possa parlare di “residenza familiare”, visto che, nella stragrande maggioranza dei casi, a seguito della separazione personale cessa la convivenza dei coniugi nella ex casa familiare. A fronte della grande diversità di opinioni in dottrina, la giurisprudenza sembra sempre più orientarsi verso una soluzione che appare la più equilibrata: i diritti di abitazione e di uso in oggetto potranno spettare anche al coniuge separato se, oltre al presupposto previsto dall’art. 540 (proprietà esclusiva dell’abitazione in capo al coniuge defunto, o comune tra i coniugi), il coniuge superstite separato si trovi ancora a vivere all’interno della casa già familiare, e ciò sia nel caso, molto raro in verità, che anche a seguito della separazione non sia cessata la coabitazione tra i coniugi separati, sia nel caso, molto più diffuso, che la permanenza del coniuge sia la conseguenza dell’assegnazione della casa che fu la residenza familiare. In tal caso, inoltre, qualora cessino i presupposti dell’affidamento giudiziale della casa – cioè l’affidamento dei figli minori al coniuge assegnatario, o la convivenza con quest’ultimo dei figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti – l’ex coniuge separato del defunto potrà continuare a vivere nella stessa casa, proprio in quanto beneficiario dei legati ex lege previsti dall’art. 540 CC, verificandosi pertanto un mutamento del titolo, da giudiziale in successorio, in base al quale spetta all’ex coniuge separato il diritto di abitazione della casa già familiare e di uso dei mobili che la corredano.

OK_-__2_-_I_diritti_successori_del_coniuge_separato_spiegati_dal_Notariato.zip