Informativa sulla procedura di accatastamento dei “fabbricati nascosti” – Circolare Agenzia del Territorio n. 7 del 18/11/2011.

Informativa sulla procedura di accatastamento dei “fabbricati nascosti” – Circolare Agenzia del Territorio n. 7 del 18/11/2011.

Con riferimento alla Circolare n. 7/2011 dell’Agenzia del Territorio, si suggerisce di prestare particolare attenzione in fase di accatastamento di immobili ai quali sia già stata attribuita dall’Agenzia del Territorio una rendita presunta.In particolare tale circostanza si può evincere:- dalla presenza in cartografia del simbolo testuale “< >”;- dalla presenza sulla visura terreni dell’annotazione “Particella interessata   da immobile urbano non Con riferimento alla Circolare n. 7/2011 dell’Agenzia del Territorio, si suggerisce di prestare particolare attenzione in fase di accatastamento di immobili ai quali sia già stata attribuita dall’Agenzia del Territorio una rendita presunta.

In particolare tale circostanza si può evincere:
– dalla presenza in cartografia del simbolo testuale “< >”;
– dalla presenza sulla visura terreni dell’annotazione “Particella interessata   da immobile urbano non ancora regolarizzato ai sensi del DL 78/2010”;
– dalla presenza sulla visura fabbricati dell’annotazione “Rendita presunta     attribuita ai sensi dell’art. 19, comma 10, del DL 78/2010”; 
– dalla presenza nel database planimetrico dell’annotazione “Planimetria       assente per attribuzione di RC presunta”.

Si consiglia pertanto, nel caso in cui sulla visura terreni venga rilevata la suddetta annotazione, di eseguire una ricerca nel CEU per “nominativo” in modo da individuare il nuovo identificativo attribuito dall’Ufficio.

Al momento della predisposizione del tipo mappale si dovrà quindi procedere, in fase di proposta di aggiornamento e di redazione del modello censuario, con l’assegnazione alla particella interessata o porzione di essa, dell’identificativo già attribuito dall’Ufficio al CEU.

La pratica Docfa dovrà essere predisposta in variazione della particella CEU cui è stata attribuita la rendita presunta, indicando la causale “Altre” con la specificazione “DICHIARAZIONE UIU ART 19 DL 78/10”. Si dovrà quindi sempre sopprimere il subalterno registrato con rendita presunta e procedere alla costituzione di nuovo subalterno. Allo scopo è necessario prenotare il/i nuovo/i subalterno/i da attribuire. Attualmente tale procedura non può essere eseguita per via telematica, sebbene questo Collegio si stia attivando per renderla possibile e/o comunque evitare l’obbligatorietà della stessa, considerata la tipologia degli immobili interessati, caratterizzati da scarsa complessità.

In ogni dichiarazione deve essere indicata anche la data di ultimazione dei lavori relativa all’immobile.

Infine “si evidenzia che è opportuno dichiarare l’aggiornamento dello stadio relativo all’attribuzione della rendita presunta, prima di procedere a qualsiasi dichiarazione di variazione con altre causali, individuate sulla base degli interventi edilizi interessanti dette unità immobiliari.”

A cura della Commissione Catasto