Informativa sull’accatastamento fabbricati rurali (proroghe e novità)

Informativa sull’accatastamento fabbricati rurali (proroghe e novità)

Con l’art. 29 del D.L. 29/12/2011 n. 216 “Mille proroghe” si sono riaperti i termini per l’accatastamento dei fabbricati rurali.Ecco, di seguito, una sintesi degli adempimenti e delle relative scadenze.Per i fabbricati già riportati nel C.E.U. per i quali sussistano i requisiti di ruralità a scopo abitativo (categoria A/6) o strumentale (categoria D/10) di cui al D.L. n. 557 del 30/12/1993, convertito dalla legge n. 133 del 26/02/1994 e successive modificazioni, &egrave Con l’art. 29 del D.L. 29/12/2011 n. 216 “Mille proroghe” si sono riaperti i termini per l’accatastamento dei fabbricati rurali.

Ecco, di seguito, una sintesi degli adempimenti e delle relative scadenze.
Per i fabbricati già riportati nel C.E.U. per i quali sussistano i requisiti di ruralità a scopo abitativo (categoria A/6) o strumentale (categoria D/10) di cui al D.L. n. 557 del 30/12/1993, convertito dalla legge n. 133 del 26/02/1994 e successive modificazioni, è necessario presentare domanda all’Agenzia del Territorio con autocertificazione attestante il possesso dei suddetti requisiti, prodotta secondo quanto previsto dall’art. 7, commi 2-bis e seguenti del D.L. 70/2011, come meglio chiarito con la Circolare Agenzia del Territorio n. 6/2011 del 22/09/2011, entro il termine del 31/03/2012, mediante i modelli A, B e C, disponibili anche attraverso il portale web dell’Agenzia del Territorio, accedendo all’area Servizi → Privati → Fabbricati rurali (http://www.agenziaterritorio.it/?id=9780). Si tenga presente comunque che le domande presentate per la destinazione abitativa non produrranno variazione di categoria negli atti del catasto (non avverrà quindi la trasposizione d’ufficio nella categoria A/6), fermo restando gli effetti ai fini del riconoscimento del carattere di ruralità, che potrà risultare da apposita annotazione in visura, ai fini della minore imposizione fiscale. Questo allo scopo di mantenere la corretta inventariazione degli immobili con le opportune categorie e classi, evitando l’attribuzione della categoria “fittizia” A/6, ai soli scopi di esenzione fiscale.

Le nuove costruzioni da iscrivere nel C.E.U. per le quali sussistano i requisiti di ruralità, devono essere dichiarate in catasto mediante procedura “Docfa”, allegando l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ruralità. In questo caso si utilizzerà la causale “Altre” specificando “richiesta di categoria rurale”, inoltre nel campo “relazione tecnica” si dovrà inserire, oltre alla richiesta per il riconoscimento della ruralità, l’elenco delle autocertificazioni e dei documenti allegati.
Infine è importante segnalare che con l’introduzione della nuova IMU (Imposta Municipale Unica), a partire già dal 2012, anche i fabbricati rurali, che prima godevano di esenzione ICI, sono soggetti a tassazione in funzione della rendita catastale.

Si rende pertanto doveroso l’accatastamento di tutti i fabbricati “rurali” già inseriti in mappa e riportati solo al Catasto Terreni, per i quali il termine ultimo di presentazione è fissato al 30/11/2012. Nelle more della redazione dell’accatastamento sarà possibile determinare la prima rata IMU (con scadenza nel prossimo mese di giugno) in base alla rendita presunta calcolata con le consuete modalità, rispetto ad immobili già censiti nel C.E.U., aventi caratteristiche simili all’immobile da accatastare. Ovviamente l’imposta determinata con queste modalità sarà considerata a titolo di acconto, da conguagliare col saldo previsto a dicembre, in funzione dell’effettiva rendita catastale.

A cura della Commissione Catasto