Un chiarimento in materia di responsabilità solidale dellappaltatore
Con circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa di Roma – ha fornito alcuni chiarimenti sull’articolo 13-ter del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), ovvero sulla norma riguardante Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore.I chiarimenti, diramati a seguito di “incertezza sull’ambito applicativo della norma” evidenziata dalle asso Con circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa di Roma – ha fornito alcuni chiarimenti sull’articolo 13-ter del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), ovvero sulla norma riguardante Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore.
I chiarimenti, diramati a seguito di “incertezza sull’ambito applicativo della norma” evidenziata dalle associazioni di categorie interessate, riguardano essenzialmente la data di entrata in vigore della disposizione e l’acquisizione della documentazione.
Per quanto riguarda la data di entrata in vigore, l’Agenzia delle Entrate precisa di essere dell’avviso che “le disposizioni contenute nell’articolo 13-ter del D.L. n. 83 del 2012 debbano trovare applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012”.
L’Agenzia delle Entrate inoltre aggiunge: “considerato che la norma introduce, sia a carico dell’appaltatore che del subappaltatore, un adempimento di natura tributaria, si deve ritenere che, in base all’articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), tali adempimenti siano esigibili a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma, con la conseguenza che la certificazione deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012”.
Circolare n. 40/E dell’8 ottobre 2012 dell’Agenzia delle Entrate
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