Formaldeide cancerogena – novità del Regolamento UE n. 605/2014
INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRAIl Regolamento (UE) n. 605/2014 della COMMISSIONE del 05.06.2014 ha introdotto alcune modifiche al precedente Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008.Relativamente alla formaldeide si può asserire che ne sia stata, per la prima volta, definita la cancerogenicità. In particolare essa viene classificata nel Regolamento (UE) n. 605/2014 come un cancerogeno di Categoria 1B/2 mentre era stata classificata c INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA
Il Regolamento (UE) n. 605/2014 della COMMISSIONE del 05.06.2014 ha introdotto alcune modifiche al precedente Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008.
Relativamente alla formaldeide si può asserire che ne sia stata, per la prima volta, definita la cancerogenicità. In particolare essa viene classificata nel Regolamento (UE) n. 605/2014 come un cancerogeno di Categoria 1B/2 mentre era stata classificata come un cancerogeno di Categoria 2/3 dal Regolamento (CE) n. 1272/2008.
La formaldeide essendo quindi classificata come un cancerogeno di categoria 2 (secondo la classificazione fornita dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52), equivalente alla categoria 1B (secondo la classificazione fornita dal Regolamento (CE) n. 1272/2008), ricade nel campo di applicazione dell’Art. 234, lettera a, comma 1 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Nel seguito sono indicate la Classificazione e l’Etichettatura della formaldeide relative ai regolamenti precedentemente citati.
Confronto fra la CLASSIFICAZIONE della FORMALDEIDE all’interno dei due regolamenti sotto indicati (frasi R):
REGOLAMENTO (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP)
Carc. Cat. 3 – R40: possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti
Tossico – R23/24/25: tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Corrosivo – R34: provoca ustioni
R43: può causare sensibilizzazione a contatto con la pelle
REGOLAMENTO (UE) n. 605/2014 (della COMMISSIONE del 05.06.2014)
Carc. Cat. 2 – R45: può provocare il cancro
Muta. Cat. 3 – R68: possibilità di effetti irreversibili
Tossico – R23/24/25: tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle
Corrosivo – R34: provoca ustioni
R43: può causare sensibilizzazione a contatto con la pelle
Confronto fra l’ETICHETTATURA della FORMALDEIDE all’interno dei due regolamenti sotto indicati:
REGOLAMENTO (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP)
T – R23/24/25; R34; R40; R43
REGOLAMENTO (UE) n. 605/2014 (della COMMISSIONE del 05.06.2014)
T – R23/24/25; R34; R43; R45; R68
Si riporta, di seguito, la classificazione delle sostanze cancerogene e mutagene fornita dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 (Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose):
‘Secondo questa classificazione della CE (che segue la direttiva 93/72/CEE) le sostanze cancerogene sono suddivise in tre categorie:
- Categoria 1: sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione dell’uomo ad una sostanza e lo sviluppo dei tumori;
- Categoria 2: sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l’uomo. Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori, in generale sulla base di: adeguati studi a lungo termine effettuati su animali; altre informazioni specifiche;
- Categoria 3: sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni, sulle quali però non sono disponibili informazioni sufficienti per procedere ad una valutazione completa. Alcune prove sono state ottenute da opportuni studi su animali, non bastano però per classificare la sostanza nella categoria 2.
Le sostanze appartenenti alle categorie 1 e 2 devono essere contraddistinte con la sigla R45 o R49, mentre quelle della categoria 3 devono essere contraddistinte con la sigla R40. E le sostanze delle categorie 1 e 2 “sono classificate ai fini della etichettatura almeno con il simbolo T (tossico) e quelle della categoria 3 con il simbolo Xn (nocivo).
Inoltre le sostanze mutagene che hanno rilevanza ai fini della legislazione attuale sono divise in due categorie:
- Categoria 1: sostanze di cui si conoscono gli effetti mutagenici sull’uomo. Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione dell’uomo ad una sostanza e le alterazioni genetiche ereditarie;
- Categoria 2: sostanze che dovrebbero considerarsi mutageniche per l’uomo. Esistono prove sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo alla sostanza possa provocare lo sviluppo di alterazioni genetiche ereditarie, in generale sulla base di: adeguati studi su animali; altre informazioni rilevanti”.
Nel documento sono riportate alcune indicazioni del D.Lgs. n. 285/1998 in merito alla eventuale considerazione di preparati/miscele come cancerogeni e mutageni.
Confronto fra la CLASSIFICAZIONE della FORMALDEIDE all’interno dei due regolamenti sotto indicati (frasi H):
REGOLAMENTO (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP)
Carc. 2 – H351: sospettato di provocare il cancro
Acute Tox. 3 – H301: tossico se ingerito; H311: tossico per contatto con la pelle; H331: tossico se inalato
Skin Corr. 1B – H314: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
Skin Sens. 1 – H317: può provocare una reazione allergica della pelle
REGOLAMENTO (UE) n. 605/2014 (della COMMISSIONE del 05.06.2014)
Carc. 1B – H350: può provocare il cancro
Muta. 2 – H341: sospettato di provocare alterazioni genetiche
Acute Tox. 3 – H301: tossico se ingerito; H311: tossico per contatto con la pelle; H331: tossico se inalato
Skin Corr. 1B – H314: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
Skin Sens. 1 – H317: può provocare una reazione allergica della pelle.
Si riporta, di seguito, la classificazione di sostanze cancerogene e mutagene fornita Regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP):
‘Le sostanze cancerogene sono suddivise in due categorie:
- Categoria 1: cancerogeni conosciuti o presunti. L’inserimento nella categoria è basato su dati epidemiologici o effetti sugli animali.
- categoria 1A: effetti cancerogeni noti per l’uomo
- categoria 1B: effetti cancerogeni presunti sull’uomo;
- Categoria 2: sospetto cancerogeno per l’uomo; prove non sufficienti.
Secondo questa classificazione le sostanze mutagene sono suddivise in due categorie:
- Categoria 1: sostanze capaci di indurre mutazioni ereditarie o che devono essere considerate capaci di indurre mutazioni in cellule germinali umane.
- categoria 1A: effetti mutageni noti per l’uomo;
- categoria 1B: effetti mutageni presunti sull’uomo;
- Categoria 2: sospetto mutageno per l’uomo; prove non sufficienti’;
Per lavorazioni che implicano l’utilizzo di formaldeide sarà quindi necessario attenersi alle disposizioni contenute all’interno del TITOLO IX, Capo II del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI.
Il Regolamento (UE) n. 605/2014 entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
La modifica della classificazione relativa alla formaldeide sarà invece da applicarsi a partire dal 1° aprile 2015 secondo quanto contenuto all’interno dell’Art. 3 del Regolamento (UE) n. 605/2014 della Commissione del 5 giugno 2014.
In edilizia e nell’industria essa è presente nelle vernici, nelle colle, resine, legno trattato, mobili nuovi in legno pressato, truciolato e simili, solventi, imballaggi, parquèt.
Vi ricordiamo che è presente anche negli alimenti dove può raggiungere concentrazioni anche elevate: fino a 1000 ppm nel pesce affumicato, sino a 100 ppm nei crostacei. La si ritrova però anche in cibi più tradizionali, come i formaggi, e “insospettabili” come le mele (dove la formaldeide può arrivare a 20 ppm).
E’ purtroppo ammessa come additivo alimentare (conservante) con la sigla E240. Nella cosmesi è diffusa in molti detergenti e saponi, nel detersivo per piatti, negli ammorbidenti, nei lucidi per scarpe, negli indurenti per unghie, nelle lozioni per capelli, nel fondo tinta, nelle creme, nei collutori, nel mascara.
Formaldeide cancerogena – novità del Regolamento UE n. 605/2014″