Esecuzione forzata, l’ufficiale giudiziario deve calcolare e versare l’Iva

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Nell’ambito della vendita di un bene immobile mediante esecuzione forzata, gli Stati UE possono porre a carico dell’ufficiale giudiziario gli obblighi di calcolo, riscossione e versamento dell’IVA dovuta sul ricavato della vendita.

Lo ha chiarito la Corte di Giustizia con la sentenza del 26 marzo 2015 nella causa C-499/13, secondo la quale il principio di proporzionalità non osta a una disposizione nazionale che preveda per l’ufficiale giudiziario una responsabilità pecuniaria e penale per il mancato versamento dell’IVA: se questi, cioè, non adempie il proprio obbligo di riscossione e di versamento dell’IVA, dovrà rispondere con tutto il suo patrimonio dell’ammontare dell’imposta dovuta sul ricavato della vendita.



La condizione, tuttavia, è che l’ufficiale giudiziario disponga di qualunque strumento giuridico per adempiere tale obbligo, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

IL FATTO

Il sig. Macikowski è ufficiale giudiziario presso il Sąd Rejonowy w Chojnicach (Tribunale Distrettuale di Chojnice). Su istanza di un creditore, egli ha avviato un procedimento esecutivo contro la Royal sp. z o.o. (in prosieguo: la «Royal»), che era un soggetto passivo ai fini dell’IVA.

Nell’ambito di questo procedimento, il sig. Macikowski ha proceduto al pignoramento di un bene immobile appartenente alla Royal.

La vendita all’asta del bene immobile di cui trattasi è avvenuta il 16 febbraio 2007. Con decisione del 22 marzo 2007, divenuta definitiva il 22 agosto 2007, il Sąd Rejonowy w Chojnicach ha attribuito la proprietà di tale bene immobile ai coniugi Babinski per un prezzo di aggiudicazione pari a 1 424 201 zloty polacchi (PLN). L’intera somma è stata versata dagli acquirenti sul conto di detto Tribunale.

Con decisione del 27 ottobre 2008, il sig. Macikowski ha predisposto un progetto di piano di riparto di tale somma, nel quale ha sottolineato, in particolare, che un importo di IVA di PLN 256 823,13 doveva essere versato sul conto dell’ufficio tributario di Chojnice.

Il 26 gennaio 2009 il sig. Macikowski ha adito il Sąd Rejonowy w Chojnicach per ottenere il versamento sul proprio conto della somma di PLN 256 823,13, per poter, in qualità di sostituto d’imposta, versare l’IVA dovuta a titolo di trasferimento della proprietà del bene immobile della Royal mediante vendita all’asta.

Il Sąd Rejonowy w Chojnicach ha versato tale somma sul conto del sig. Macikowski dopo che il piano di riparto era divenuto definitivo. Di conseguenza, quest’ultimo, il 31 agosto 2009, ha emesso una fattura comprensiva di IVA per la vendita di detto bene immobile e il 2 settembre 2009 ha informato l’autorità fiscale del pagamento dell’imposta.

Il direttore dell’ufficio tributario di Chojnice, sul fondamento, in particolare, dell’articolo 18 della legge sull’IVA, in combinato disposto con gli articoli 8 e 30, paragrafi 1, 3 e 4, del codice tributario, ha dichiarato la responsabilità del sig. Macikowski, in qualità di sostituto d’imposta, per un ammontare pari a PLN 256 823,13, dal momento che tale imposta dovuta sulla vendita del bene immobile della Royal era stata incassata ma non versata entro i termini.

L’ufficio tributario di Chojnice ha considerato che il sig. Macikowski, in sede di attuazione del procedimento esecutivo, era tenuto a emettere nel novembre del 2007, a nome del debitore, vale a dire la Royal, e a titolo della vendita del bene immobile di tale società, una fattura comprensiva di IVA per un importo lordo di PLN 1 424 201, inclusa un’imposta pari a PLN 256 823,13, nonché a versare tale imposta prima del 25 dicembre 2007 sul conto dell’autorità fiscale competente.

Con sentenza del 10 ottobre 2011, il Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku (Tribunale Amministrativo Regionale di Danzica) ha respinto il ricorso del sig. Macikowski contro la decisione del 23 novembre 2009, con la quale il Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku aveva dichiarato la responsabilità fiscale del sostituto d’imposta per il mancato versamento, entro i termini, dell’IVA riscossa sulla vendita del bene immobile della Royal effettuata mediante esecuzione forzata.

Nella propria motivazione, detto giudice ha sottolineato di essere vincolato, nel procedimento dinanzi ad esso pendente, all’interpretazione del Naczelny Sąd Administracyjny (Corte amministrativa suprema) e che quest’ultimo non aveva rimesso in discussione la fondatezza di detta decisione e aveva ritenuto che sussistessero le condizioni giuridiche per l’assolvimento da parte del sig. Macikowski degli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell’articolo 18 della legge sull’IVA.

Il sig. Macikowski ha proposto un’impugnazione dinanzi al Naczelny Sąd Administracyjny avverso detta sentenza. Come motivo di ricorso per cassazione, egli fa valere che tale sentenza ha interpretato erroneamente l’articolo 18 della legge sull’IVA, non avendo preso in considerazione le disposizioni del diritto dell’Unione applicabili in materia di IVA, in particolare le disposizioni della direttiva IVA.

Ciò considerato, il Naczelny Sąd Administracyjny, ritenendo che l’esame di detta impugnazione richiedesse un’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

– se, alla luce del sistema dell’IVA di cui alla direttiva IVA, in particolare degli articoli 9 e 193, in combinato disposto con l’articolo 199, paragrafo 1, lettera g), sia ammissibile una disposizione di diritto nazionale come quella dell’articolo 18 della legge relativa all’IVA, che introduce deroghe ai principi generali di tale imposta, riguardanti soprattutto i soggetti tenuti al calcolo ed alla riscossione dell’imposta, mediante la creazione dell’istituto di sostituto d’imposta, ovvero di un soggetto che è tenuto, in luogo del soggetto passivo, a calcolare l’importo dell’imposta, a riscuoterla dal soggetto passivo ed a pagarla, entro un determinato termine, all’autorità fiscale;

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

– se, alla luce del principio di proporzionalità, principio generale del diritto dell’Unione, sia ammissibile una disposizione di diritto nazionale, come quella dell’articolo 18 della legge sull’IVA, dalla quale risulta, tra l’altro, che l’imposta sulla cessione di beni immobili, effettuata nell’ambito di un procedimento esecutivo su beni di proprietà del debitore o da quest’ultimo detenuti in violazione delle disposizioni vigenti, viene calcolata, riscossa e pagata dall’ufficiale giudiziario che compie gli atti esecutivi il quale, in qualità di sostituto d’imposta, risponde per l’omesso adempimento di tale obbligo;

– se, alla luce degli articoli 206, 250 e 252 della direttiva IVA nonché del conseguente principio di neutralità, sia ammissibile una disposizione di diritto nazionale, come quella dell’articolo 18 della legge sull’IVA, la quale prevede che il sostituto d’imposta indicato in tale disposizione è tenuto a calcolare, riscuotere e pagare l’importo dell’IVA su una cessione dei beni di proprietà del soggetto passivo o da quest’ultimo detenuti in violazione delle disposizioni vigenti, effettuata in un procedimento esecutivo, nel corso del periodo d’imposta del soggetto passivo, per un importo pari al prodotto tra le entrate derivanti dalla vendita dei beni, al netto dell’IVA, e la relativa aliquota d’imposta, senza detrarre da tale importo l’imposta pagata a monte dall’inizio del periodo d’imposta fino alla data di riscossione dell’imposta dal soggetto passivo.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

La Corte di Giustizia ha rammentato che, in base alla direttiva IVA, gli Stati membri sono autorizzati, in caso di cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto, a designare l’acquirente dell’immobile come debitore dell’imposta, a condizione che si tratti di un soggetto passivo, al fine di garantire l’esatta riscossione dell’IVA e di evitare le evasioni; possono stabilire, con una certa discrezionalità, altri obblighi che ritengano necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni e, nell’assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare frodi, non devono eccedere quanto necessario, per non compromettere la neutralità dell’IVA.

Il sistema di intermediazione istituito dalla normativa polacca – che dà l’incarico all’ufficiale giudiziario di calcolare, riscuotere e versare l’IVA dovuta sul ricavato di una vendita mediante esecuzione forzata – è volto ad evitare che il soggetto passivo, in considerazione della sua situazione finanziaria, violi il proprio obbligo fiscale di pagamento dell’IVA: secondo la Corte, la direttiva IVA non osta a questa normativa.

Ai sensi della legge nazionale, l’ufficiale giudiziario non sconfina in alcuna competenza né in alcun obbligo del soggetto passivo e si limita a garantire che l’importo dell’IVA corrispondente a una particolare operazione sia versato all’autorità fiscale.

La normativa polacca non prevede né che l’ufficiale giudiziario sia obbligato in solido con il soggetto passivo al pagamento dell’IVA, né gli attribuisce la qualifica di suo rappresentante fiscale.

Alla stregua di ciò, la Corte di Giustizia ha promosso la disposizione polacca in questione.

La legge polacca che prevede la responsabilità (pecuniaria e penale) dell’ufficiale giudiziario che non adempia il proprio obbligo di riscossione e di versamento dell’IVA, non contrasta nemmeno col principio di proporzionalità: la norma nazionale può prevedere, quindi, che questi risponda con tutto il suo patrimonio dell’ammontare dell’IVA dovuta sul ricavato della vendita. L’ufficiale giudiziario deve avere la possibilità e gli strumenti giuridici per adempiere tale obbligo, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

I giudici europei ritengono che sia parimenti legittima la disposizione polacca secondo cui il “soggetto pagatore” è tenuto a calcolare, riscuotere e versare l’ammontare dell’IVA dovuto a titolo della vendita in questione, senza poter detrarre l’ammontare dell’imposta pagata a monte dall’inizio del periodo d’imposta fino alla data di riscossione dell’imposta presso il soggetto passivo.

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