Durc irregolare: la corte europea dichiara giusta l’esclusione

INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRANon viola la normativa comunitaria l’Amministrazione che esclude da un appalto un’impresa non in regola col Durc, anche se l’importo dei mancati versamenti non è elevato. Lo ha affermato la Corte di Giustizia Europea con la Sentenza C-358/12 del 10/07/2014.Nella fattispecie la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione degli articoli 49 TFUE, 56 TFUE e INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

Non viola la normativa comunitaria l’Amministrazione che esclude da un appalto un’impresa non in regola col Durc, anche se l’importo dei mancati versamenti non è elevato. Lo ha affermato la Corte di Giustizia Europea con la Sentenza C-358/12 del 10/07/2014.

Nella fattispecie la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull’interpretazione degli articoli 49 TFUE, 56 TFUE e 101 TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea) con riferimento alla domanda presentata nell’ambito di una controversia tra il Comune di Milano e un concorrente ad una gara per un appalto pubblico di lavori dallo stesso bandita, riguardo alla decisione del Comune di Milano di annullare l’aggiudicazione definitiva, in base al rilievo secondo cui il concorrente aveva violato l’obbligo di pagare i versamenti contributivi per un importo pari a 278 euro. In considerazione dell’infrazione la stazione appaltante annullava l’aggiudicazione, nonostante il concorrente avesse effettuato tardivamente il versamento.

Il concorrente ha impugnato l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva al Tar Lombardia il quale ha proposto questione pregiudiziale alla Corte Europea chiedendo di chiarire se è coerente con il principio di proporzionalità la disciplina italiana che al D. Min. Lavoro e Prev. Soc. del 24 ottobre 2007 considera «grave» lo scostamento pari o superiore al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di contribuzione o, comunque, uno scostamento superiore a 100 euro.

I giudici europei rilevano che «l’applicazione di una disposizione che esclude dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori i soggetti che hanno commesso violazioni gravi alle norme nazionali applicabili in materia di prestazioni previdenziali, come quella prevista dall’articolo 38, paragrafo 1, lettera i), del decreto legislativo n. 163/2006, è tale da ostacolare la partecipazione più ampia possibile di offerenti alle procedure di aggiudicazione. Una siffatta disposizione nazionale, tale da ostacolare la partecipazione degli offerenti a un appalto pubblico che presenti un interesse transfrontaliero certo, costituisce una restrizione ai sensi degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE». Ed ancora «una restrizione siffatta può essere giustificata qualora essa persegua un obiettivo legittimo di interesse pubblico e purché rispetti il principio di proporzionalità, vale a dire, sia idonea a garantire la realizzazione di tale obiettivo e non vada oltre quanto è necessario per conseguirlo».

In sostanza, secondo la Corte Europea, tale restrizione è ammessa esclusivamente se adottata per la tutela dell’interesse pubblico, come l’accertamento dell’affidabilità dell’operatore e della sua correttezza nei confronti dei dipendenti. E conclude «Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dichiarando che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE nonché il principio di proporzionalità vanno interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, riguardo agli appalti pubblici di lavori il cui valore sia inferiore alla soglia definita all’articolo 7, lettera c), della direttiva 2004/18, obblighi l’amministrazione aggiudicatrice a escludere dalla procedura di aggiudicazione di un tale appalto un offerente responsabile di un’infrazione in materia di versamento di prestazioni previdenziali se lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate è di un importo superiore, al contempo, a EUR 100 e al 5% delle somme dovute».
Durc irregolare: la corte europea dichiara giusta l’esclusione”