Distanze tra edifici, cosa si può escludere dal computo e cosa no (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 5108 del 21 ottobre 2013)
Non sono computabili ai fini delle distanze tra edifici solamente: gli sporti (cioè le sporgenze che non sono non attinenti alle caratteristiche del corpo di fabbrica che racchiude il volume che si vuol distanziare); le parti che hanno funzione ornamentale e decorativa (es. le mensole, le lesene, i risalti verticali); le canalizzazioni di gronde e i loro sostegni; gli aggetti, gli elementi di ridotte dimensioni e gli altri manufatti di minima entità.Non possono invece Non sono computabili ai fini delle distanze tra edifici solamente:
- gli sporti (cioè le sporgenze che non sono non attinenti alle caratteristiche del corpo di fabbrica che racchiude il volume che si vuol distanziare);
- le parti che hanno funzione ornamentale e decorativa (es. le mensole, le lesene, i risalti verticali);
- le canalizzazioni di gronde e i loro sostegni;
- gli aggetti, gli elementi di ridotte dimensioni e gli altri manufatti di minima entità.
Non possono invece essere escludersi dal computo delle distanze le pensiline, i balconi e tutte quelle sporgenze (anche dei generi ora indicati), che le particolari dimensioni sono destinate anche ad estendere ed ampliare la parte concretamente utilizzabile per l’uso abitativo dell’edificio (D.M. 2 aprile 1968 n. 1444) (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio – Roma, sez. II bis, n. 8371/2012).
Sentenza Consiglio di Stato“
Distanze tra edifici, cosa si può escludere dal computo e cosa no (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 5108 del 21 ottobre 2013)”