Difetti dell’immobile, quando l’acquirente può agire contro il venditore-costruttore

INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRADifetti dell’immobile, quando l’acquirente può agire contro il venditore-costruttore (Corte di Cassazione Civile, Sez. VI – 2 Ordinanza, sentenza n. 25767 del 15 novembre 2013).L’azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, contemplata dalla norma di cui all’art. 1669 c.c., può essere esercitata non solo dal committente contro l’appaltatore, ma anche dall’acquirente cont INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

Difetti dell’immobile, quando l’acquirente può agire contro il venditore-costruttore (Corte di Cassazione Civile, Sez. VI – 2 Ordinanza, sentenza n. 25767 del 15 novembre 2013).
L’azione di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, contemplata dalla norma di cui all’art. 1669 c.c., può essere esercitata non solo dal committente contro l’appaltatore, ma anche dall’acquirente contro il venditore che abbia costruito l’immobile sotto la propria responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto, nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti, una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell’opera e sempre che si tratti di gravi difetti, idonei a pregiudicare o menomare in modo rilevante il normale godimento, la funzionalità o l’abitabilità del bene.

Si allarga la responsabilità verso i terzi, senza escludere le responsabilità del progettista e direttore dei lavori.

Sentenza Corte di Cassazione

Difetti dell’immobile, quando l’acquirente può agire contro il venditore-costruttore “