Detrazioni per gli interventi di ristrutturazione: nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate

INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRACon la circolare n. 17/E del 24 aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate ha offerto nuove interpretazioni in merito alle detrazioni per ristrutturazioni e mobili.Spese ristrutturazioneIn tema di detrazioni/730 per interventi di ristrutturazione, l’Agenzia specifica che, nel caso in cui l’ordinante del bonifico per il pagamento delle spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

Con la circolare n. 17/E del 24 aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate ha offerto nuove interpretazioni in merito alle detrazioni per ristrutturazioni e mobili.

Spese ristrutturazione

In tema di detrazioni/730 per interventi di ristrutturazione, l’Agenzia specifica che, nel caso in cui l’ordinante del bonifico per il pagamento delle spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio sia un soggetto diverso da quello indicato quale beneficiario della detrazione, quest’ultimo ha diritto a fruire della detrazione, sempre che, ovviamente, siano rispettati gli altri presupposti previsti dalla disciplina.
Se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio in anni precedenti viene effettuata una nuova ristrutturazione che non è mera prosecuzione dei lavori già realizzati, si può fruire di un nuovo e autonomo limite di spesa, distinto da quello previsto per i primi interventi.
Si precisa inoltre che in caso che la titolarità di un immobile su cui sono stati realizzati interventi di ristrutturazione sia trasferita mortis causa, la detrazione ristrutturazione non fruita è trasferita, per i periodi d’imposta successivi, agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Il diritto si perde se l’immobile viene concesso in comodato o in locazione, con possibilità, tuttavia, qualora si riprenda la detenzione materiale e diretta del bene, di beneficiare delle eventuali rate di competenza degli anni successivi al contratto di locazione o di comodato.

Per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (il cosiddetto bonus mobili), invece l’Agenzia precisa che trattasi di spese autonome e dunque, in caso di decesso del contribuente non può applicarsi la disposizione di cui al comma 8 dell’art. 16-bis del TUIR e la detrazione in esame, non utilizzata in tutto o in parte, non è trasferibile agli eredi per i rimanenti periodi di imposta.

Somme corrisposte al coniuge separato per spese di alloggio

Nel caso vengano erogate all’ex coniuge, a seguito di sentenza di separazione, somme al fine di provvedere al canone di locazione e relative spese condominiali, tali importi sono deducibili: la documentazione necessaria da allegare è costituita, oltre che dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, anche dal contratto d’affitto o dalla documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l’avvenuto versamento.

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