Commissione edilizia: ruolo e poteri
INFORMATIVA "PROFESSIONE GEOMETRA" DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRALa recente sentenza n. 4532 del 13 settembre 2013 del Consiglio di Stato fornisce indicazioni sull’ambito di efficacia del parere della Commissione edilizia rilasciato nel corso di un procedimento amministrativo volto all’emanazione di un permesso di costruzione. Secondo il Consiglio di Stato, il parere espresso dalla Commissione edilizia comunale è privo di propria autonomia funzionale e strutturale e no INFORMATIVA "PROFESSIONE GEOMETRA" DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA
La recente sentenza n. 4532 del 13 settembre 2013 del Consiglio di Stato fornisce indicazioni sull’ambito di efficacia del parere della Commissione edilizia rilasciato nel corso di un procedimento amministrativo volto all’emanazione di un permesso di costruzione.
Secondo il Consiglio di Stato, il parere espresso dalla Commissione edilizia comunale è privo di propria autonomia funzionale e strutturale e non rappresenta una emanazione definitiva della decisione dell’amministrazione: in altri termini, esso non costituisce un "provvedimento" sotto il profilo formale o sostanziale.
Questo significa che il parere della Commissione edilizia rappresenta, in altri termini, un atto cd. "endoprocedimentale" e, come tale, non può essere impugnato avanti le autorità giudiziarie.
La sentenza in commento offre spunti pratici interessanti chiarendo quali siano le condizioni al cui ricorrere il parere della commissione edilizia potrà comunque essere oggetto di impugnazione:
– il parere della Commissione andrà, infatti, immediatamente impugnato quando esso costituisce parte di un documento dell’ente competente all’emanazione dei permessi di costruzione. Se ad esempio, il parere della Commissione viene incluso, formalmente e sostanzialmente, in un documento che può essere qualificato come "provvedimento" della pubblica amministrazione, esso produrrà effetto – mediato – nella sfera giuridica degli interessati e, quindi, la giurisprudenza ne ammette l’immediata impugnabilità.
– I casi pratici possono essere molteplici, un provvedimento dell’Ufficio Tecnico del Comune – firmato dai soggetti competenti – a cui si allega il parere della Commissione o la semplice notifica del parere da parte del Sindaco: in tali casi, l’ente competente al rilascio dei titoli edilizi recepisce le determinazioni della commissione in un proprio atto imprimendogli la configurazione di una definitiva determinazione dell’Amministrazione sull’istanza di permesso.
– Non viene in rilievo, al contrario, la qualificazione o l’intestazione che viene impressa sul parere. Se ad esempio, il parere si intitola formalmente "Determinazione in merito alla domanda di permesso di costruire", la mera auto qualificazione non vale da sola a conferire al documento un valore provvedimentale né a qualificarlo come una "determinazione" sostanziale.
Non trattandosi, quindi, di una manifestazione di volontà della Pa, il parere della Commissione non potrà essere legittimamente impugnato.
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