Carcere per l’amministratore che non riconsegna i documenti condominiali
INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRALa Cassazione è severa: la mancata restituzione dei documenti al Condominio da parte dell’amministratore è appropriazione indebita aggravata. Un amministratore di condominio, condannato in primo grado ed in appello per essersi rifiutato di restituire i documenti contabili inerenti all’amministrazione di un condominio, si rivolgeva in Cassazione per ottenere l’assoluzione INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA
La Cassazione è severa: la mancata restituzione dei documenti al Condominio da parte dell’amministratore è appropriazione indebita aggravata.
Un amministratore di condominio, condannato in primo grado ed in appello per essersi rifiutato di restituire i documenti contabili inerenti all’amministrazione di un condominio, si rivolgeva in Cassazione per ottenere l’assoluzione dai reati addebitatigli: il ricorso è stato però respinto e l’amministratore condannato anche alle spese processuali dalla Seconda Sezione Penale della Cassazione che, con la sentenza n. 31192 del 16/07/2014 ha infatti confermato la sua responsabilità per entrambi i reati contestati, ossia appropriazione indebita aggravata (artt. 646 e 61 n. 7 cod. pen.) e mancata esecuzione di un provvedimento giurisdizionale (art. 388 co. 2 cod. pen.).
Innanzitutto appropriazione indebita, poiché la mancata restituzione dei documenti relativi all’amministrazione di un condominio, come più volte ricordato dai Giudici di Legittimità (su tutte Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 29451 del 10/07/2013 e Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 40906 del 18/10/2012), integra appunto gli estremi di tale reato. Per di più nella forma aggravata di cui all’art. 61 cod. pen., perché commessa con “abuso di relazioni originate da prestazione d’opera” (Cass. Penale, Sez. VI, sent. n. 36022 del 05/10/2011 – che affermava la responsabilità per appropriazione indebita per la mancata restituzione della documentazione da parte dell’amministratore uscente.
Ma nel caso in questione al reato di cui all’art. 646 cod. pen. se ne aggiunge un altro: quello previsto e punito con la reclusione fino a 3 anni dall’art. 388 co. 2 cod. pen.
Il Giudice nel caso ordini la restituzione dei documenti e l’amministratore resta inadempiente – scatta il reato. Ed invero, laddove alla mancata restituzione dei documenti segua (insieme o in alternativa ad una denuncia per appropriazione indebita) un ricorso al Giudice Civile in via d’urgenza per ottenere un provvedimento che imponga all’ex amministratore di riconsegnare i documenti in suo possesso, la disubbidienza a tale provvedimento costituirà un reato autonomo che si aggiungerà (anche in termine di pena…) a quello già commesso di appropriazione indebita.
La Cassazione, infatti, ribadendo un orientamento costante e risalente sino al 1987 (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 2908 del 08/10/1987), ha ricordato come “rientrano tra i provvedimenti cautelari del giudice civile la cui dolosa inottemperanza dà luogo a responsabilità penale tutti i provvedimenti cautelariprevisti nel libro IV del codice di procedura civile”, e quindi non soltanto quelli tipici, ma anche quello atipico adottato ex art. 700 c.p.c. (Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 31192 del 16/07/2014).
Disobbedire ad un provvedimento giurisdizionale è un reato, quindi, ma solo quando la mancata esecuzione spontanea renda ineseguibile quel provvedimento come nel caso di specie, dal momento che l’obbligo di restituzione dei documenti non poteva essere diversamente eseguito, neppure coattivamente, senza la spontanea collaborazione dell’ex amministratore (Cass. Pen., SS.UU., sent. n. 36692 del 27/09/2007).
Il reato scatta quando l’ordinanza tuteli la proprietà, il possesso od il credito. Affinché la mancata esecuzione al provvedimento del Giudice Civile costituisca il reato di cui all’art. 388 co. 2 cod. pen. è infine necessario che il ricorso civile miri a tutelare la proprietà o il possesso o, ancora, il credito: i documenti, quindi, di cui si chiede la restituzione devono essere necessari alla tutela di uno di questi tre diritti.
Orbene, i documenti contabili sono indispensabili a tutelare la proprietà o il possesso di un condominio? La risposta della Cassazione è assolutamente affermativa, “… pacifico essendo che l’ordine (non osservato) di consegna della documentazione contabile inerente all’amministrazione di un condominio incide sulla proprietà condominiale, impedendone la corretta amministrazione” (Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 31192 del 16/07/2014).
È cioè impossibile amministrare correttamente un complesso condominiale (e quindi occuparsi della sua proprietà) senza i documenti contabili inerenti la sua precedente gestione per cui la mancata restituzione di tali documenti, nonostante sia stata disposta in via d’urgenza dal giudice cautelare, integra gli estremi del reato di cui all’art. 388 co. 2 cod. pen.
Non esistono scuse: il rifiuto è ingiustificabile. Ma ci sono dei motivi per i quali l’ex amministratore potrebbe a ragione rifiutare la restituzione dei documenti? Anche dopo l’ordine disposto dal Giudice? No, non ne esistono: la mancata restituzione è, secondo i Giudici di Piazza Cavour, “sintomatica del fatto che egli abbia un preciso interesse a non consentire una ricostruzione della sua gestione patrimoniale”.
Inoltre tale interesse sottende al perseguimento di una “specifica utilità”, che è insita in tale comportamento omissivo e cui corrisponde il dolo specifico (“per procurare un ingiusto profitto”) richiesto dall’art. 646 cod. pen. affinché l’appropriazione di un bene integri gli estremi del reato.
Occorrerà quindi prestare molta attenzione ai provvedimenti dei giudici e rispettarli (come peraltro dovrebbe essere normale in un Paese civile), anche quando non si condividono e nonostante si ritenga di essere dalla parte del giusto, evitando ostruzionismi esasperati e barricate per motivi di principio o ripicca: le liti private sono una cosa, il rispetto della giustizia un’altra.
Carcere per l’amministratore che non riconsegna i documenti condominiali”