Azzeramento della TASI sulle seconde case: la parola alle delibere comunali

INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRAUno degli aspetti più problematici relativi all’applicazione della TASI riguarda l’interpretazione delle delibere di approvazione dei regolamenti comunali. In alcuni casi il contribuente deve districarsi tra la selva di detrazioni, agevolazioni, esenzioni ed assimilazioni. Inoltre è frequente l’utilizzo di termini tecnici niente affatto agevoli da i INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

Uno degli aspetti più problematici relativi all’applicazione della TASI riguarda l’interpretazione delle delibere di approvazione dei regolamenti comunali. In alcuni casi il contribuente deve districarsi tra la selva di detrazioni, agevolazioni, esenzioni ed assimilazioni. Inoltre è frequente l’utilizzo di termini tecnici niente affatto agevoli da interpretare per la maggior parte dei cittadini.

Particolari difficoltà sorgono per le unità immobiliari che non rappresentano l’abitazione principale del contribuente. Le disposizioni che possono far sorgere i dubbi più rilevanti sono due ed in particolare i commi 676 e 677 dell’art. 1 della legge di Stabilità per il 2014, che ha istituito la nuova TASI:

  • il comma 676 dispone che l’aliquota di base è l’1 per mille, ma il comune “può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento”;
  • il successivo comma 677 prevede che il comune “può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”.

 
La materia è complessa e quindi può essere utile procedere con degli esempi.

Si consideri il caso in cui un comune ha previsto sugli immobili diversi dall’abitazione principale l’applicazione dell’aliquota IMU del 10,6 per mille. Lo stesso comune non ha utilizzato l’opportunità di avvalersi dell’addizionale TASI dello 0,8 per mille, non avendo previsto alcuna detrazione.

In tale ipotesi, applicando il vincolo previsto dal comma 676, la TASI deve essere pari a zero. Ciò in quanto la somma delle aliquote IMU e TASI non può superare il 10,6 per mille (il comune ha stabilito l’aliquota IMU al massimo: il 10,6 per mille). Non è necessario che il comune preveda espressamente che l’aliquota TASI sia pari a zero in quanto il suddetto vincolo è applicabile automaticamente. Alcuni comuni, però, per chiarezza, evidenziano espressamente come in tale ipotesi la TASI non sia dovuta (sugli immobili diversi dalle abitazioni principali).

È possibile però che il comune, nello stabilire l’aliquota IMU non si sia orientato verso il massimo. Si supponga, ad esempio, che sia stata deliberata l’applicazione dell’aliquota del 9 per mille. In tale ipotesi, al fine di rispettare il predetto vincolo l’aliquota della TASI non può superare l’1,6 per mille (che sommato all’aliquota IMU deliberata raggiunge il massimale del 10,6 per mille).
 
Possono quindi in concreto verificarsi le seguenti situazioni:

  • il comune delibera un’aliquota che può variare dallo 0,1 (o anche meno) all’1,6 per mille. In tale ipotesi non viene superato né il vincolo sopra indicato, né l’aliquota massima della TASI del 2,5 per mille prevista dalla legge di Stabilità del 2014;
  • il comune, in alternativa, può non indicare espressamente alcuna aliquota ai fini della TASI. In questo caso si applica l’aliquota base dell’1 per mille essendo comunque rispettati i limiti sopra riportati;
  • il comune può deliberare di azzerare completamente l’aliquota della TASI.

 
È importante però osservare che se l’aliquota dell’IMU non raggiunge l’importo massimo si applica, nel caso in cui la delibera non fornisca alcuna indicazione espressa, almeno l’importo base o l’aliquota minore fino al raggiungimento del predetto vincolo (nell’esempio il 10,6 per mille).

Viceversa se il comune intende favorire i propri cittadini e non chiedere alcun importo a titolo di TASI deve (con riferimento agli esempi spiegati) deliberare espressamente l’azzeramento dell’imposta.
Azzeramento della TASI sulle seconde case: la parola alle delibere comunali”