Ass. Donne Geometra – Nuove regole fiscali per i redditi dei terreni
Si pubblica l’informativa dell’Associazione Nazionale Donne Geometra – Nuove regole fiscali per i redditi dei terreni.
Con la nuova circolare n. 12/E, emanata l’8 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sui redditi dei terreni: la tassazione cambia a seguito delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 192/2024, riguardante la «revisione del regime impositivo dei redditi» che ha effetto già da quest’anno e riguarda anche i redditi agrari.
L’obiettivo? Adeguare il sistema fiscale alle nuove pratiche agricole e promuovere sostenibilità e innovazione.
Una delle principali novità riguarda l’introduzione della lettera b-bis) all’articolo 32 del TUIR: sono considerate attività produttive di reddito agrario le coltivazioni realizzate con sistemi evoluti (come vertical farm, idroponica e micropropagazione) svolte all’interno di immobili censiti al catasto fabbricati (categorie C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9, D/10).
Il limite è fissato al doppio della superficie agraria di riferimento; oltre tale soglia, i redditi eccedenti concorrono a formare reddito d’impresa.
Nel dettaglio le novità:
Vertical farm e colture idroponiche
- Entrano ufficialmente nel reddito agrario se realizzate in immobili accatastati (categorie C e D).
- Il limite è il doppio della superficie agraria di riferimento; oltre, si passa al reddito d’impresa.
- In attesa di criteri definitivi, si applica una tariffa d’estimo maggiorata del 400%.
Beni agricoli immateriali e crediti di carbonio
- Nuova categoria: beni derivanti da attività agricole che tutelano l’ambiente.
- I proventi (es. crediti di carbonio certificati) sono tassati su base catastale fino a un certo limite; l’eccedenza è reddito d’impresa con coefficiente del 25%.
Società agricole e agriturismo
- Le società di persone, Srl e cooperative agricole possono optare per il regime forfettario su base catastale.
- Le Srl e cooperative che svolgono attività agrituristica restano escluse e devono usare il metodo analitico.
Catasto digitale
- Introdotto un aggiornamento annuale automatico delle colture catastali, senza costi per i proprietari.
- Le revisioni saranno effettuate entro il 31 dicembre di ogni anno.
Decorrenza
Le nuove regole si applicano ai redditi prodotti dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, quindi già dalle dichiarazioni fiscali del 2025.
Tabella riassuntiva: come cambiano i redditi dei terreni
Aspetto | Vecchio regime | Nuovo regime (dal 2024) |
Reddito agrario | Collegato ai limiti di potenzialità del terreno. | Riconosciuto anche per attività agricole ex art. 2135 c.c., incluse vertical farm, colture idroponiche e sistemi innovativi. |
Vertical farm / colture idroponiche | Non rientravano nel reddito agrario se svolte in fabbricati. | Rientrano nel reddito agrario se realizzate in immobili accatastati (C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9, D/10), entro il doppio della superficie agraria di riferimento. |
Reddito dominicale | Calcolato con le tariffe d’estimo vigenti. | In transitorio: tariffa d’estimo più alta +400%; a regime: criteri fissati da decreto MEF-MASAF. Mai inferiore alla rendita catastale rivalutata. |
Crediti di carbonio e beni immateriali | Tassati come reddito d’impresa. | Rientrano nel reddito agrario (art. 32, co. 2, lett. b-ter) entro i limiti dei corrispettivi agricoli registrati ai fini IVA. Eccedenza = reddito d’impresa (25%). |
Società agricole | Opzione limitata, con esclusioni. | Regimi forfetari estesi anche a società di persone, Srl e cooperative agricole che optano per la tassazione catastale. |
Agriturismo | Forfetizzazione al 25% dei ricavi (solo persone fisiche e società di persone). | Le Srl e le cooperative agricole restano escluse: per loro reddito d’impresa analitico. |
Catasto | Aggiornamento manuale delle colture, spesso non allineato. | Previsto aggiornamento digitale annuale delle classi e qualità di coltura entro il 31 dicembre, senza oneri per i proprietari. |