Ass. Donne Geometra – L’iscrizione nel registro degli indagati non è più causa di esclusione dalle gare d’appalto

Si pubblica l’informativa dell’Associazione Nazionale Donne Geometra – L’iscrizione nel registro degli indagati non è più causa di esclusione dalle gare d’appalto.

L’iscrizione nel registro degli indagati è un atto preliminare che viene effettuato quando una persona è sospettata di aver commesso un reato. Tuttavia, secondo l’Autorità Nazionale Anticorruzione, tale iscrizione da sola non può produrre effetti negativi di natura civile o amministrativa per la persona coinvolta. Ciò significa che non comporta automaticamente l’esclusione dalle gare d’appalto.
Questa delibera N. 397 emanata il 6 settembre 2023 dall’Anac , stabilisce un chiarimento in merito a quanto previsto dal nuovo Codice degli Appalti, che è entrato in vigore il 1° luglio 2023.
Rispondendo a una richiesta di parere di un Comune siciliano, riguardo i requisiti di ordine generale per l’affidamento di contratti pubblici con particolare riferimento all’illecito professionale grave, l’Anac ha fornito indicazioni specifiche sulle cause di esclusione dalle gare d’appalto, sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 36/2023.
In particolare Anac ha provveduto ad individuare le differenze tra la disciplina in tema di illecito professionale grave dettata dal Codice Appalti del 2016 e quella introdotta dal Codice Appalti di quest’anno.
Tra gli aspetti di maggior rilievo del nuovo Codice la tipizzazione delle fattispecie costituenti grave illecito professionale (limitato, sotto il profilo penale ai reati di cui alle lettere g) ed h) del comma 3 dell’art. 98) e dei mezzi di prova utili per la valutazione della sussistenza dell’illecito stesso, superando in tal modo l’impostazione precedente che consentiva di valutare ogni condotta penalmente rilevante idonea ad incidere sulla affidabilità e sull’integrità della impresa concorrente.
Nell’ambito della tipizzazione introdotta perde, quindi, rilevanza la mera iscrizione nel registro degli indagati, probabilmente per esigenze di coordinamento del Codice Appalti con la riforma recata 150/2022 che ha introdotto (tra l’altro) nel codice di procedura penale la nuova disposizione dell’art. 335-bis, che così recita: «La mera iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito».

SI ALLEGA LA DELIBERA DELL’ANAC PER I COLLEGI ASSOCIATI