Ass. Donne Geometra – ANAC: vietate le clausole di territorialità nei bandi volte a favorire le imprese con sede legale nel proprio territorio

Si pubblica l’informativa dell’Associazione Nazionale Donne Geometra – ANAC: vietate le clausole di territorialità nei bandi volte a favorire le imprese con sede legale nel proprio territorio.

È vietato inserire in avvisi per manifestazioni di interesse, clausole “territoriali” restrittive, volte a favorire le imprese con sede legale nel proprio territorio; si violano i principi di libera concorrenza e di parità di trattamento, oltre che di buon andamento dell’amministrazione pubblica.Lo ha affermato l’ANAC, con l’Atto del Presidente del 12 maggio 2023 relativo ad una manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori (importo circa 2 milioni) di restauro conservativo.
Nell’avviso di manifestazione d’interesse era stato preventivamente chiarito che se gli operatori economici interessati fossero stati più di dieci si sarebbe proceduto alla scelta degli invitati con estrazione a sorteggio pubblico, tenendo conto del criterio derogatorio della diversa dislocazione territoriale, ma di fatto privilegiando cinque operatori economici con sede legale nel territorio di competenza (altri cinque sarebbero stati sorteggiati con sede legale nel resto d’Italia e d’Europa). L’atto dell’ANAC, emesso su segnalazione di un’impresa che aveva sede operativa nella regione, ma non la sede legale, rileva anche ai fini dell’interpretazione e della futura applicazione (dopo il primo luglio) della nuova disposizione del decreto 36/2023 che, all’articolo 108, comma 7, ammette che nei bandi o negli avvisi si possano inserire premialità “per promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l’affidamento ad operatori economici con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento”. Venendo al caso concreto, la clausola dell’avviso poggiava sul dato normativo di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto 76/2020 che in deroga al codice appalti ammette nelle procedure negoziate anche il riferimento al criterio della “diversa dislocazione territoriale”, una disposizione per Anac “finalizzata all’esigenza di limitare al minimo indispensabile gli spostamenti nel periodo emergenziale, che tuttavia deve essere motivata” ma che è “ambigua e di non agevole lettura”.
Il Presidente dell’Anac aggiunge anche che il criterio deve comunque sempre armonizzarsi con i principi eurounitari di non discriminazione e parità di trattamento perché esiste un rischio di “concentrazione territoriale degli inviti” con conseguente “chiusura del mercato in contrasto con i principi comunitari richiamati dallo stesso disposto di cui all’art. 1 del D.L. 76/2020“. Da qui la necessità che il criterio della diversa dislocazione territoriale non sia strumentalmente utilizzato al solo fine di favorire le imprese del territorio.

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