Società tra professionisti
INFORMATIVA "PROFESSIONE GEOMETRA" DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRASocietà tra professionisti: bozza di regolamento e parere del Consiglio di StatoNell’adempimento dell’incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la sua direzione e responsabilità, della collaborazione di sostituti ed ausiliari, i cui nominativi sono comunicati al cliente il quale può a sua volta comunicare il proprio dissenso entro tre giorni.E’ questa una delle n INFORMATIVA "PROFESSIONE GEOMETRA" DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA
Società tra professionisti: bozza di regolamento e parere del Consiglio di Stato
Nell’adempimento dell’incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la sua direzione e responsabilità, della collaborazione di sostituti ed ausiliari, i cui nominativi sono comunicati al cliente il quale può a sua volta comunicare il proprio dissenso entro tre giorni.
E’ questa una delle novità contenute nella bozza di D.M. 20 giugno 2012 in materia di società tra professionisti (sul regolamento si è espresso il Consiglio di Stato con il Parere 5 luglio 2012, n. 3127).
Secondo il regolamento la STP è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. La società multidisciplinare è iscritta presso l’albo o il registro dell’ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.
Il provvedimento prevede per la società professionale l’obbligo di trasparenza, elencando le informazioni che devono essere comunicate al cliente tra cui, in particolare, l’esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d’investimento.
La società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle stesse norme deontologiche dell’ordine al quale risulti iscritta, applicabili all’esercizio in forma individuale della professione regolamentata. Se la violazione deontologica commessa dal singolo socio professionista è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.
Il Consiglio di Stato con il parere 05.07.2012 n° 3127 si è espresso favorevolmente, riconoscendo che nel complesso lo schema di regolamento sulle società tra professionisti "deve essere valutato positivamente, perché sviluppa in modo adeguato i principi espressi dalla normativa di livello legislativo, completando, con organicità e chiarezza, il disegno ordinamentale tracciato dalla recente riforma, nel rispetto delle scelte di fondo compiute dalle previsioni di rango primario".
Con riferimento al contenuto delle singole disposizioni, tuttavia, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di palazzo Spada fa alcune osservazioni tra cui si segnalano:
1. allo scopo di tutelare in modo più completo le ragioni e gli interessi del cliente, è opportuno prevedere, al comma 2, che la società professionale debba consegnare al cliente l’elenco scritto non solo dei soci professionisti, ma anche dei soci con finalità di investimento (tale adempimento, oltre tutto, rappresenterebbe uno strumento ulteriore di verifica preventiva in ordine alla eventuale presenza di situazioni di conflitto di interesse);
2. la previsione dell’articolo 6, comma 3, diretta a specificare il regime di “incompatibilità” di tale categoria di soci, dovrebbe essere resa più chiara, poiché l’ampio e indeterminato riferimento a tutte le ipotesi di condanna (si intende: penale) è idoneo a comprendere ogni fattispecie di illecito definitivamente accertato, compresi gli episodi isolati di gravità minore o risalenti nel tempo, o non collegati con l’oggetto della società;
3. in merito al regime della responsabilità delle società “multidisciplinari”, le quali svolgono più di una attività professionale, occorre valutare se, in relazione alle attività concretamente svolte e ai comportamenti posti in essere dai singoli soci, non sia opportuno prevedere anche l’applicazione delle particolari regole deontologiche correlate ai settori delle specifiche attività, quanto meno nei casi in cui la violazione commessa dal singolo professionista rappresenti l’esecuzione di indirizzi manifestati dalla società.
Alleghiamo bozza del Regolamento e del parere
Società tra professionisti”