Le collaborazioni autonome a partita IVA
INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRADopo le prescrizioni volute dal legislatore con la Riforma Fornero, è cambiata la considerazione generale sui rapporti di collaborazione con titolari di posizione fiscali ai fini Iva. L’intervento legislativo è stato mirato al contrasto di fenomeni elusivi che in questi anni hanno portato ad utilizzare una tipologia contrattuale quale quella della c.d. partita Iva, con caratteristiche di au INFORMATIVA “PROFESSIONE GEOMETRA” DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA
Dopo le prescrizioni volute dal legislatore con la Riforma Fornero, è cambiata la considerazione generale sui rapporti di collaborazione con titolari di posizione fiscali ai fini Iva. L’intervento legislativo è stato mirato al contrasto di fenomeni elusivi che in questi anni hanno portato ad utilizzare una tipologia contrattuale quale quella della c.d. partita Iva, con caratteristiche di autonomia piena, in situazioni ove le specifiche di subordinazione erano evidenti.
Ecco quali sono le presunzioni assolute che la Riforma del Lavoro ha implementato e che possono portare al disconoscimento della collaborazione autonoma a partita Iva e soprattutto quali sono i chiarimenti in merito da parte del Ministero del Lavoro.
Non sono considerati genuinamente autonomi le collaborazione con titolari di posizione fiscali ai fini Iva, qualora presentino almeno 2 dei presupposti sottoindicati. In pratica, con la realizzazione di questa presunzione si ha l’inversione dell’onere della prova, a carico del committente, circa la sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo.
Le condizioni a base della presunzione sono:
- che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a 8 mesi per 2 anni consecutivi;
- che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni solari consecutivi;
- che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 32/2012, ha precisato che sia il primo elemento (la durata complessiva del rapporto) che il secondo (il corrispettivo), possono essere verificati esclusivamente “a posteriori”, con riferimento alle prestazioni rese nel corso di un periodo di 12 mesi ormai concluso.
Durata. In merito proprio alla durata della prestazione, il Ministero del Lavoro evidenzia che il periodo in questione (“8 mesi per 2 anni consecutivi”) deve individuarsi nell’ambito dell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). Inoltre, viene individuata, convenzionalmente, la durata di un mese in 30 giorni; così facendo, il periodo in questione è da ritenersi pari a 241 giorni, anche non continuativi.
Per il calcolo del periodo massimo di collaborazione, ai fini della valenza della presunzione assoluta collegata alla durata, l’ispettore del lavoro dovrà evidenziare due tipologie di parametri:
- documentale: qualsiasi documento in grado di fornire informazioni, anche indirette come, ad esempio, lettere di incarico o fatture in cui è indicato l’arco temporale di riferimento della prestazione professionale;
- testimoniale: elementi di carattere testimoniale assunti, in sede di verifica ispettiva, da altri lavoratori o terzi soggetti.
In definitiva, per quanto riguarda l’elemento “tempo”, questi sarà effettivamente operativo solo al termine del 2014, ciò in quanto la durata di 8 mesi va riferita a ciascun anno civile, ragion per cui si potrà realizzare solo considerando i 2 anni pieni dopo la vigenza della norma e cioè 2013 e 2014.
Corrispettivo. Il secondo elemento da considerare, per la validità o meno della collaborazione, è il corrispettivo che non deve superare l’80% di quanto ricavato nell’arco di 2 anni consecutivi.
I compensi, che gli ispettori dovranno considerare, al fine del calcolo della percentuale summenzionata, saranno esclusivamente quelli derivanti da prestazioni autonome e non, anche somme percepite in forza di prestazioni di lavoro subordinato o di lavoro accessorio o di redditi di altra natura. Inoltre, dovranno essere tutti i compensi comunque fatturati e non solo quelli incassati.
A differenza del parametro della durata, in questo caso il legislatore parla di “anni solari”, ossia di 2 periodi di 365 giorni che non necessariamente coincidono con l’anno civile. I 2 anni, in caso di verifica ispettiva, partiranno dal giorno dell’accesso ed andranno indietro di 730 giorni. La nota ministeriale [circolare n. 32/2012], per rendere uniforme il parametro del corrispettivo con quello della durata della collaborazione, evidenzia la necessità di equiparare i due periodi, prendendo in considerazione l’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre dei 2 anni consecutivi).
Altra evidenza, prevista dalla norma, attiene alla necessità di considerare, nel massimale del corrispettivo percepito, anche i compensi dovuti da soggetti “riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi”. La situazione relativa al “centro d’imputazione di interessi” si verifica qualora vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l’esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l’esistenza dei seguenti requisiti:
- unicità della struttura organizzativa e produttiva;
- integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune;
- coordinamento tecnico e amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
- utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.
Postazione fissa. La terza scriminante attiene alla “postazione fissa di lavoro” che, secondo le prescrizioni ministeriali deve intendersi come una postazione non necessariamente di uso esclusivo del collaboratore. Inoltre, gli ispettori dovranno provvedere alla verifica oggettiva della collocazione stabile del collaboratore nell’azienda committente soltanto qualora nell’arco temporale utile, si realizza uno o ambedue le altre 2 condizione, indipendentemente dalla possibilità di utilizzare qualunque attrezzatura necessaria allo svolgimento dell’attività.
Non operatività della presunzione. La presunzione di subordinazione, indipendentemente dalla realizzazione dei tre presupposti, non opera qualora siano presenti congiuntamente i seguenti requisiti:
la prestazione sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività. Le competenze di grado elevato, attinenti e pertinenti all’attività svolta dal collaboratore, possono essere comprovate attraverso:
- a) il possesso di un titolo rilasciato al termine del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (sistema dei licei e sistema dell’istruzione e formazione professionale);
- b) il possesso di un titolo di studio universitario (laurea, dottorato di ricerca, master post laurea);
- c) il possesso di qualifiche o diplomi conseguiti al termine di una qualsiasi tipologia di apprendistato:
- d) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, apprendistato professionalizzante, apprendistato di alta formazione e ricerca;
- e) il possesso di una qualifica o specializzazione attribuita da un datore di lavoro in forza di un rapporto di lavoro subordinato e in applicazione del contratto collettivo di riferimento (in questa ipotesi, si potrà ritenere soddisfatti del grado elevato qualora la qualifica, la specializzazione o l’attività autonoma sia posseduta da almeno 10 anni).
Qualora la prestazione sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 233/1990 (per il 2012: 18.662,50 euro). Detto reddito si intende lordo e legato esclusivamente ad attività di lavoro autonomo, con esclusione di ogni altro reddito derivante sia da prestazioni di lavoro subordinato che da prestazioni di lavoro accessorio; nel caso in cui la prestazione venga svolta nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registi, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati. Con Decreto del 20 dicembre 2012 del Ministero del Lavoro, è stata fatta una prima ricognizione delle attività per le quali la “registrazione” è stata subordinata a “specifici requisiti e condizioni”.
Ordini professionali riconosciuti. Consiglio Nazionale del Notariato; Consiglio Nazionale Ingegneri; Consiglio Nazionale dei Chimici; Consiglio Nazionale Forense; Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (ex Consiglio Nazionale Architetti); Ordine Nazionale degli Attuari; Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri; Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani; Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani; Ordine Nazionale dei Giornalisti; Consiglio Nazionale dei Geologi; Ordine Nazionale dei Biologi; Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali; Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro; Ordine Nazionale degli Psicologi; Ordine degli Assistenti Sociali; Ordine dei Tecnologi Alimentari; Ordine dei Consulenti in proprietà industriale; Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Collegi riconosciuti. Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati; Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati; Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche; Federazione Nazionale Collegio degli Infermieri e dei Vigilanti dell’infanzia; Collegio provinciale dei tecnici di radiologia e relativa Federazione nazionale; Collegio Nazionale degli Agrotecnici degli Agrotecnici Laureati; Collegi regionali e provinciali delle Guide Alpine; Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati.
Organismi che pur gestendo un albo non sono costituiti in forma di ordine professionale. Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali; Albo unico dei Promotori Finanziari.
Il Ministero del Lavoro, oltre ad indicare le condizioni per la rimodulazione dell’inquadramento da collaborazione autonoma a collaborazione coordinata e continuativa, chiarisce quali siano le disposizioni che, in caso di conversione del rapporto, trovano applicazione.
In particolare, viene evidenziato il fatto che se la collaborazione è priva di un progetto, previsto dalle collaborazioni richiamate dall’articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003, la conversione sarà in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla sua costituzione.
Aspetti contributivi. Qualora sussistano i presupposti per la rimodulazione del rapporto di lavoro, gli oneri contributivi derivanti dall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell’Inps dovranno essere a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l’assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il diritto di rivalsa nei confronti del committente.
Nel caso in cui i collaboratori versino già alla Gestione separata, dovrà essere verificata la esatta ripartizione dell’onere contributivo (2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore) e si potrà effettuare il diritto di rivalsa nei confronti del committente.
Circolare Ministero del Lavoro n. 32/2012“
Le collaborazioni autonome a partita IVA”