Il muro di contenimento non è una costruzione finché svolge soltanto la specifica funzione cui è destinato
INFORMATIVA "PROFESSIONE GEOMETRA" DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRASecondo la Corte di Cassazione, “ ai fini dell’osservanza delle distanze legali di cui agli artt. 873 e seguenti c.c., nonché di quelle prescritte dagli strumenti urbanistici o normativi che integrano la disciplina codicistica, deve considerarsi costruzione qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche INFORMATIVA "PROFESSIONE GEOMETRA" DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA
Secondo la Corte di Cassazione, “ ai fini dell’osservanza delle distanze legali di cui agli artt. 873 e seguenti c.c., nonché di quelle prescritte dagli strumenti urbanistici o normativi che integrano la disciplina codicistica, deve considerarsi costruzione qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, e ciò indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell’opera, dai caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno, dall’uniformità o continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione e dalla sua funzione o destinazione. In particolare, per quanto riguarda gli sporti, le terrazze, le scale esterne o, in genere, i corpi avanzati costituenti aggetti di un edificio, questi, ove siano stabilmente incorporati nell’immobile e non abbiano una funzione meramente decorativa od ornamentale, accrescono la superficie, il volume e la funzionalità dell’immobile cui accedono e rientrano nel concetto civilistico di costruzione, per cui di essi deve tenersi conto ai fini delle distanze, che vanno misurate dal limite dei manufatti aggettanti verso il vicino” (Cass. 28 settembre 2007 n. 20574).
Nei riguardi del muro di contenimento non è completamento interrato, anzi in alcune situazione abitative, così dette a terrazza, il muretto è pienamente visibile; tuttavia, fintanto che adempie alla sola funzione di arginare il terreno vicino non può essere considerato costruzione ai fini del computo delle distanze.
In tal senso si è espressa, lo scorso mese di settembre la Corte di Cassazione, specificando che “ il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi "costruzione" agli effetti della disciplina di cui all’art. 873 c.c. per la parte che adempie alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l’altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento; la parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, invece, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, è soggetta alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico, ed alla medesima disciplina devono ritenersi soggetti, perché costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno ed il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell’uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente” (Cass. n. 145/06 e 243/92) (Cass. 13 settembre 2012 n. 15391).
La parte esorbitante questa funzione, tuttavia, dev’essere considerata tale e quindi soggetta alla normativa sulle distanze di cui all’art. 873 c.c.