EDILIZIA E RISTRUTTURAZIONI
INFORMATIVA "PROFESSIONE GEOMETRA" DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRAEDILIZIA E RISTRUTTURAZIONILa Corte di Cassazione, nel ricordare la differenza fra interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, precisa che la disciplina sanzionatoria in materia edilizia penale non è correlata alla tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consistenza concreta dell’intervento.La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19440 del 23 maggio 2012 della III Sezion INFORMATIVA "PROFESSIONE GEOMETRA" DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA
EDILIZIA E RISTRUTTURAZIONI
La Corte di Cassazione, nel ricordare la differenza fra interventi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, precisa che la disciplina sanzionatoria in materia edilizia penale non è correlata alla tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consistenza concreta dell’intervento.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19440 del 23 maggio 2012 della III Sezione penale, nel dichiarare che la disciplina sanzionatoria in materia edilizia penale non è correlata alla tipologia del titolo abilitativo, bensì alla consistenza concreta dell’intervento, ricorda che la nozione di «ristrutturazione edilizia» ricomprende gli interventi di demolizione e ricostruzione nei quali la volumetria e sagoma debbono rimanere identiche, mentre non si pongono come limiti per gli interventi di ristrutturazione che non comportino la previa demolizione.
Nella fattispecie, al contrario, il risultato finale dell’attività demolitorio-ricostruttiva non si prospetta coincidente, nella volumetria e nella sagoma, con il manufatto precedente, sicché l’intervento eseguito è stato ineccepibilmente qualificato come «nuova costruzione», assoggettata esclusivamente al permesso di costruire (richiama: Cass., Sez. III, 18/03/2004, Calzoni, C. Stato: Sez. V, 29/05/2006, n. 3229; Sez. IV, 22/05/2006, n. 3006; Sez. II, 1/3/2006, n. 2687/04).
Alleghiamo copia della Sentenza
EDILIZIA E RISTRUTTURAZIONI”