AFFITTO: NESSUNA COMUNICAZIONE IN QUESTURA
INFORMATIVA "PROFESSIONE GEOMETRA" DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRAIN CASO DI AFFITTO NESSUNA COMUNICAZIONE ALLA QUESTURAA partire dal 21 giugno scorso, chi affitta o dà in comodato un immobile, non è più soggetto all’obbligo di comunicazione alla questura.E’ quanto dispone il D.L. 20 giugno 2012, n. 79 (allegato alla presente per i soli collegi associati) che, all’articolo 2, prevede la cancellazione della comunicazione all’autorità di pubblica sicu INFORMATIVA "PROFESSIONE GEOMETRA" DA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA
IN CASO DI AFFITTO NESSUNA COMUNICAZIONE ALLA QUESTURA
A partire dal 21 giugno scorso, chi affitta o dà in comodato un immobile, non è più soggetto all’obbligo di comunicazione alla questura.
E’ quanto dispone il D.L. 20 giugno 2012, n. 79 (allegato alla presente per i soli collegi associati) che, all’articolo 2, prevede la cancellazione della comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza nell’ipotesi in cui il contratto di locazione o di comodato siano ”soggetti a registrazione in termine fisso”.
Con tale espressione, il DPR n. 131/1986 (Testo unico dell’imposta di registro), indica tutti i contratti di locazione, verbali o scritti (eccezion fatta per le locazioni di immobili, non aventi la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, di durata superiore a trenta giorni complessivi nell’anno che sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso) nonchè i contratti di comodato di immobili stipulati per iscritto.
La comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza era già stata oggetto di cancellazione per effetto dell’art. 1, comma 344, L. 30 dicembre 2004, n. 311, e poi, definitivamente, dall’art. 5, comma 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nelle sole ipotesi di contratti di cessione della proprietà immobiliare.
AFFITTO: NESSUNA COMUNICAZIONE IN QUESTURA”